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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7000/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Salerno che, accogliendo l'appello del PM, ha ribaltato molte assoluzioni pronunciate dal G.U.P. in rito abbreviato. Le doglianze principali riguardano: la mancata sussistenza del reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) e la diversa valutazione delle prove; l'erronea applicazione delle norme sull'importazione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e la qualificazione di tentativo o reato impossibile; la contestata utilizzabilità delle intercettazioni con captatore informatico e i relativi profili autorizzativi; la mancata o insufficiente concessione delle attenuanti generiche o della circostanza di minima importanza (art. 114 c.p.); vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (anche in relazione al divieto di reformatio in peius); contestazioni strettamente probatorie relative a identificazioni telefoniche e travisamento dei fatti (in particolare per De Gaetani) e la qualificazione di partecipazione vs. favoreggiamento per Passamano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi, ritenendoli o improponibili in sede di legittimità o manifestamente infondati, poiché attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e coperte da motivazione rafforzata dell'appello. Ha però accolto parzialmente il ricorso di Mario Passamano: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti limitatamente al reato di cui al capo 4 (importazione di 18 kg di cocaina) per contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua partecipazione, e ha disposto il rinvio ad altra Corte d'appello per nuovo giudizio su quel capo. Tutti gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma alla cassa delle ammende (equo forfait di euro 3.000).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato sulla base di valutazione rafforzata delle condotte collettive e delle manovre poste in essere per il recupero delle spedizioni, e la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito insindacabile salvo vizi di motivazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle importazioni di sostanze stupefacenti; applicata sia per importazione consumata (capo 4) sia per tentata importazione (capo 3). La Corte ha ritenuto possibile configurare tentativo punibile e, in un caso, importazione avvenuta e sequestrata.

  • art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante per la quantità ingente: la Corte d'appello l'ha ritenuta applicabile anche in alcune ipotesi di tentativo sulla base di dichiarazioni e elementi probatori; la Cassazione ha ritenuto non fondate le censure in punto di fatto.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante del contributo di minima importanza: i ricorrenti hanno chiesto la sua prevalenza o applicazione più ampia; la Corte di cassazione ha ritenuto la valutazione della riduzione della pena materie di discrezionalità del giudice di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • artt. 56 e 49 cod. pen.

    Riguardano il tentativo e il reato impossibile. La Corte d'appello ha motivato la configurabilità di tentato reato e la Cassazione ha giudicato insussistente il vizio, ritenendo le argomentazioni del merito coerenti.

  • art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973

    Delitto di contrabbando di tabacchi: richiamato in relazione all'indagine originaria che ha giustificato l'uso del captatore informatico; ha costituito reato-base per l'autorizzazione delle intercettazioni.

  • art. 13 legge n. 203/1991

    Normativa richiamata a fondamento dell'utilizzo del captatore informatico; la Corte ha ritenuto legittime le intercettazioni condotte prima delle modifiche legislative del 2020, purché ricorrano i presupposti (reati di criminalità organizzata e sufficienti indizi).

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Elenca i reati di criminalità organizzata per i quali sono ammesse intercettazioni speciali; la Corte ha ritenuto che il contrabbando di tabacchi rientrasse nel novero e giustificasse il captatore.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello del Pubblico Ministero: la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del PM e la relativa motivazione rafforzata dell'appello era congrua.

  • artt. 266, 267, 268 cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni e sulla loro utilizzazione; i ricorrenti hanno censurato la loro utilizzabilità, ma la Cassazione ha rigettato le censure ritenendo siano stati soddisfatti i presupposti legali.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: rilevata la discrezionalità del giudice di merito nella loro quantificazione; la Cassazione non ha ravvisato illegittimità.

  • art. 378 cod. pen.

    Favoreggiamento personale: richiamato come possibile corretta qualificazione per condotte successive all'importazione, in relazione alla posizione di Passamano, che la Cassazione ha ritenuto meritevole di nuovo esame sul capo 4.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la sintesi dei motivi in cassazione; utilizzata per la forma riassuntiva dei ricorsi.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove di merito: può sindacare la decisione del giudice di appello solo sotto il profilo della correttezza giuridica e della adeguatezza della motivazione; le critiche di fatto sulla diversa valutazione probatoria sono in gran parte inammissibili.
  • Un appello del Pubblico Ministero che riesce a ottenere la revisione di un'assoluzione richiede che la Corte d'appello fornisca una motivazione rafforzata, e se ciò avviene la Cassazione tende a ritenere insindacabile la nuova valutazione del merito salvo vizi specifici.
  • L'utilizzo del captatore informatico è ammissibile se sussistono i presupposti di legge (reati ricompresi nell'art.51 comma 3-bis e motivazione adeguata dell'autorizzazione); le contestazioni procedurali su questo punto richiedono argomentazioni puntuali per essere accolte in cassazione.
  • La distinzione tra partecipazione all'associazione / al reato capitale e condotte successive (eventuale favoreggiamento o post factum) è rilevante: per convertire comportamenti successivi in concorso è necessaria una motivazione chiara che dimostri la partecipazione anteriore o l'elemento volitivo comune.
  • Le attenuanti generiche e altre circostanze di grado sono valutazioni tipicamente discrezionali del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
  • La qualificazione di un fatto come tentativo o come reato impossibile dipende dalla presenza dell'elemento materiale idoneo; tuttavia, anche in presenza di vicende operative infruttuose, il giudice può ritenere sussistente il tentativo se emergono evidenze del progetto criminoso e del comportamento diretto alla consumazione.
  • In caso di pronunce contraddittorie circa il coinvolgimento di un imputato in specifiche fasi del fatto, la Cassazione può annullare e rinviare il capo specifico per difetto di motivazione chiara, come è avvenuto per Passamano.

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