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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28636/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 per IRPEF, IRAP e IVA, emesso nei confronti di un contribuente che non aveva presentato la dichiarazione ed era ritenuto inattendibile nelle scritture contabili, con omesso versamento degli importi periodicamente dovuti per IVA. La CTP aveva annullato l'atto; la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 19, 21 e 55 d.P.R. 633/1972, sostenendo che in caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può rideterminare il reddito anche prescindendo dalla contabilità e avvalendosi di presunzioni semplici, e che la CTR aveva riconosciuto costi senza prova documentale e aveva annullato integralmente l'avviso invece di valutare nel merito l'esistenza del maggior tributo eventualmente dovuto; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., nonché omessa pronuncia sulla domanda subordinata, perché la CTR non aveva chiarito su chi gravasse l'onere della prova, quali elementi probatori fossero stati offerti e come dovesse essere valutata la detrazione IVA a credito, esprimendosi inoltre in modo contraddittorio e dubitativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha osservato che la CTR, pur in presenza di fatti pacifici come l'omessa dichiarazione, l'inattendibilità delle scritture contabili e il mancato versamento dell'IVA, non aveva indicato in modo chiaro su chi gravasse la prova dei maggiori tributi, con quali mezzi tale prova dovesse essere fornita, né quali elementi fossero stati effettivamente provati circa l'IVA a credito. La motivazione è stata giudicata apparente, perplessa e insufficiente a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito, anche perché la sentenza si concludeva in forma dubitativa. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal ricorrente quale norma invocata per sostenere la possibilità di detrazione e la disciplina dell'IVA in presenza di omessa dichiarazione; la Corte non si pronuncia nel merito interpretativo della disposizione, ma censura la motivazione della CTR

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto dell'IVA; non oggetto di autonoma interpretazione decisoria

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per sostenere che, in caso di omessa dichiarazione e contabilità inattendibile, l'Ufficio può procedere alla rideterminazione dell'imposta anche in via presuntiva; la Corte rileva che la CTR non ha spiegato correttamente il percorso logico applicativo della norma

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 in tema di motivazione e struttura della decisione nel processo tributario

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in via subordinata per lamentare l'omessa pronuncia sulla richiesta subordinata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come norma processuale per veicolare la censura di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per censurare nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel passaggio della Corte sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma del 2012

  • art. 12 preleggi

    richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'avviso di accertamento riguarda un contribuente che non ha presentato dichiarazione e presenta scritture contabili inattendibili, il giudice di merito deve indicare con chiarezza su chi gravi l'onere della prova, quali mezzi probatori siano rilevanti e quali elementi risultino effettivamente provati.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando si limita ad affermazioni generiche o assertive, senza rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice nella valutazione delle prove e nella soluzione della controversia.
  • La motivazione è anche viziata quando si conclude in termini dubitativi o perplessi, se tale modo di esprimersi rende obiettivamente incomprensibile l'affermazione decisoria.
  • Nel sindacato di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile.
  • La decisione del giudice tributario non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto senza chiarire il merito della pretesa fiscale quando la controversia richieda una verifica puntuale della fondatezza, totale o parziale, del recupero d'imposta e dell'eventuale detrazione invocata dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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