Cassazione Civile, Ordinanza n. 35405/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La lite nasce da reciproche contestazioni tra proprietari di fondi confinanti in tema di distanze legali, vedute e opere edilizie. Da un lato, i proprietari dell'immobile limitrofo agivano per ottenere la soppressione di un parapetto/terrazzo ritenuto idoneo a integrare una veduta sul loro fondo; dall'altro, i convenuti contestavano tale qualificazione e, in via subordinata, eccepivano l'usucapione della servitù. Essi proponevano anche domande riconvenzionali per la demolizione o l'arretramento di manufatti asseritamente abusivi e distanziati non a norma realizzati dai vicini, nonché per il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava tutte le domande; la Corte d'appello rigettava l'appello principale dei soccombenti e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, ordinava l'arretramento di una veranda al secondo piano fino alla distanza di 5 metri dal confine. I soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 873-899 c.c. e dell'art. 360 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente considerato il manufatto come prosecuzione del muro di confine e non come nuova costruzione distante dal confine e in contrasto con il piano regolatore e con il d.m. n. 1444/1968; 2) omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbero dimostrato la natura di nuova costruzione della struttura metallica e la violazione delle distanze legali; 3) erroneo accoglimento dell'appello incidentale relativo alla veranda, che secondo i ricorrenti era funzionalmente separata dal fabbricato principale e comunque esistente da oltre vent'anni, con maturazione dell'eccezione di prescrizione/usucapione del diritto altrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico, senza adeguata specificazione delle norme asseritamente violate e senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, si risolveva in una richiesta di nuova valutazione di merito sulla conformazione del manufatto. Il secondo è stato dichiarato inammissibile e infondato perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omesso esame di elementi istruttori o della consulenza tecnica d'ufficio, che peraltro i giudici di merito avevano espressamente considerato e recepito. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non individuava un vero vizio di nullità della sentenza e, ancora una volta, mirava soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso è stato dunque integralmente dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione della mancata difesa degli intimati. La Corte ha altresì dato atto degli effetti economici connessi al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e correttamente sussumibili nel vizio denunciato; il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o della consulenza tecnica d'ufficio.
Il ricorso deve contenere l'esposizione chiara e completa dei fatti e delle ragioni di censura; il deficit espositivo rende inammissibile la doglianza.
Richiamati come norme sulle distanze tra costruzioni, ma la censura fondata su di essi è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per inidoneità a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Invocato dai ricorrenti per sostenere la violazione delle distanze e la presenza di intercapedini dannose, ma senza che la Corte entrasse nel merito per l'inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge deve essere formulata con argomentazioni specifiche e intelligibili, capaci di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi di merito non è sufficiente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la valutazione delle prove in sé, né l'omessa considerazione della consulenza tecnica d'ufficio, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un terzo giudizio di fatto sulla conformazione dei manufatti o sulla loro distanza dai confini; tale controllo resta riservato al giudice di merito, salvo vizi specificamente dedotti nei limiti del sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del motivo ricorre quando la censura è generica, non riferibile alla decisione impugnata o priva degli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità.
- La deduzione di una nullità della sentenza richiede l'indicazione del preciso vizio processuale denunciato; non è sufficiente qualificare come 'ingiusta' la decisione per trasformare una critica di merito in motivo di nullità.
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