Cassazione Penale, Sentenza n. 18028/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna del Tribunale di Patti per reati ex d.lgs. 81/2008 sollevando tre motivi: 1) violazione dell'art. 581, comma 1, lett. b) e vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove testimoniali rese a difesa (testimoni La Rosa Fernando, Speziale Marco, Granata Giuseppe); 2) violazione dell'art. 581, comma 1, lett. b) e d) e vizio di motivazione per omessa valutazione di documenti e verbali d'accesso (19/06/2019) e di consegna documentazione (01/07/2019), denunciando che la condanna si sarebbe basata solo sul verbale del 10/07/2019; 3) violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) per omessa valutazione della richiesta, formulata dalla difesa, di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità), alla luce della riforma recentemente entrata in vigore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o infondati in quanto consistono in una riesame del merito e delle valutazioni probatorie non consentito in sede di legittimità; ha confermato che il Tribunale ha fondato la condanna sulle dichiarazioni della teste Benenati Luisa e sul verbale di accertamento e ha richiamato il principio secondo cui l'estinzione per oblazione (art. 24 d.lgs. 758/1994) richiede sia l'eliminazione della violazione sia il pagamento entro 30 giorni. Il terzo motivo, invece, è stato ritenuto fondato: il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) e non ha motivato adeguatamente il diniego. Perciò la Corte ha annullato parzialmente la sentenza limitatamente alla verifica dell'applicabilità dell'art. 131-bis e ha rinviato al Tribunale affinché valuti, con giudizio di fatto, la sussistenza della causa di non punibilità, tenendo conto che l'istituto è di natura sostanziale e può trovare applicazione retroattiva se più favorevole. La Corte ha altresì precisato che, trattandosi di annullamento parziale sul solo punto della tenuità con giudicato già formatosi sul fatto e sulla responsabilità, non è possibile applicare nel giudizio di rinvio eventuale estinzione sopravvenuta per prescrizione maturata dopo l'annullamento.
Norme richiamate
art. 64, comma 1; art. 82, comma 1, lett. a)
Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la sentenza di merito ha ritenuto sussistenti le violazioni contestate a carico della ricorrente sulla base delle risultanze probatorie richiamate
Prevede l'effetto estintivo per oblazione: per l'estinzione è necessario che il contravventore elimini la violazione secondo le prescrizioni e paghi la sanzione amministrativa entro 30 giorni; il mancato adempimento di una delle due condizioni impedisce l'estinzione
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che, dopo la riforma, l'istituto ha natura sostanziale, può essere applicato retroattivamente se più favorevole e il giudice di merito deve valutare la tenuità secondo i criteri di legge, anche considerando la condotta successiva al reato
Fornisce i criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità del colpevole utili per la valutazione della tenuità ex art. 131-bis; il Tribunale doveva fare esplicito riferimento a tali criteri
Principio secondo il quale la legge penale più favorevole si applica anche ai fatti commessi anteriormente; usato per giustificare l'applicabilità retroattiva dell'art. 131-bis
art. 581, comma 1, lett. b), c), d)
Individua i motivi di ricorso in cassazione relativi alla motivazione e alla violazione di legge; nel caso la Corte ha ritenuto che le censure dei primi due motivi si risolvevano in una riedizione del merito e non evidenziavano vizi formali o logici tale da consentire il sindacato di legittimità
art. 606, comma 1, lett. e)
Norma richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione dopo la L. n. 46/2006: il controllo è limitato alla struttura argomentativa della decisione e non consente una diversa valutazione del materiale probatorio se non sussistono vizi di illogicità manifesta o contraddittorietà
d.lgs. n. 150/2022 e d.l. n. 162/2022, art. 6
Richiamate come riferimenti normativi della "Riforma Cartabia" e del decreto che ha reso applicabile l'ampliamento dell'art. 131-bis; la Corte sottolinea che le modifiche permettono al giudice di considerare anche la condotta successiva e che l'istituto è applicabile ai fatti anteriori come norma più favorevole
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una semplice rivalutazione del merito e delle prove: le censure devono individuare vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà decisivi rispetto al risultato, altrimenti il motivo è inammissibile
- L'estinzione per oblazione ex art. 24 d.lgs. 758/1994 richiede sia l'eliminazione della violazione secondo le prescrizioni sia il pagamento entro il termine previsto; la mancata osservanza di una di queste condizioni impedisce l'estinzione
- Se la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice di merito è tenuto a valutare esplicitamente la tenuità usando i criteri dell'art. 133 c.p. e a motivare il diniego; l'omissione di tale valutazione costituisce vizio motivazionale rilevante
- L'art. 131-bis, dopo le modifiche, ha natura sostanziale e può essere applicato retroattivamente se più favorevole alla persona offesa dal diritto; il giudice deve considerare anche la condotta successiva al reato
- Un annullamento parziale per rinvio finalizzato alla verifica dell'art. 131-bis non riapre la questione del "fatto-reato" ormai giudicato e impedisce l'applicazione, nel giudizio di rinvio, di una eventuale prescrizione maturata successivamente all'annullamento
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