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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18028/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna del Tribunale di Patti per reati ex d.lgs. 81/2008 sollevando tre motivi: 1) violazione dell'art. 581, comma 1, lett. b) e vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove testimoniali rese a difesa (testimoni La Rosa Fernando, Speziale Marco, Granata Giuseppe); 2) violazione dell'art. 581, comma 1, lett. b) e d) e vizio di motivazione per omessa valutazione di documenti e verbali d'accesso (19/06/2019) e di consegna documentazione (01/07/2019), denunciando che la condanna si sarebbe basata solo sul verbale del 10/07/2019; 3) violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) per omessa valutazione della richiesta, formulata dalla difesa, di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità), alla luce della riforma recentemente entrata in vigore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o infondati in quanto consistono in una riesame del merito e delle valutazioni probatorie non consentito in sede di legittimità; ha confermato che il Tribunale ha fondato la condanna sulle dichiarazioni della teste Benenati Luisa e sul verbale di accertamento e ha richiamato il principio secondo cui l'estinzione per oblazione (art. 24 d.lgs. 758/1994) richiede sia l'eliminazione della violazione sia il pagamento entro 30 giorni. Il terzo motivo, invece, è stato ritenuto fondato: il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) e non ha motivato adeguatamente il diniego. Perciò la Corte ha annullato parzialmente la sentenza limitatamente alla verifica dell'applicabilità dell'art. 131-bis e ha rinviato al Tribunale affinché valuti, con giudizio di fatto, la sussistenza della causa di non punibilità, tenendo conto che l'istituto è di natura sostanziale e può trovare applicazione retroattiva se più favorevole. La Corte ha altresì precisato che, trattandosi di annullamento parziale sul solo punto della tenuità con giudicato già formatosi sul fatto e sulla responsabilità, non è possibile applicare nel giudizio di rinvio eventuale estinzione sopravvenuta per prescrizione maturata dopo l'annullamento.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2008

    art. 64, comma 1; art. 82, comma 1, lett. a)

    Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la sentenza di merito ha ritenuto sussistenti le violazioni contestate a carico della ricorrente sulla base delle risultanze probatorie richiamate

  • d.lgs. 758/1994

    Prevede l'effetto estintivo per oblazione: per l'estinzione è necessario che il contravventore elimini la violazione secondo le prescrizioni e paghi la sanzione amministrativa entro 30 giorni; il mancato adempimento di una delle due condizioni impedisce l'estinzione

  • codice penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che, dopo la riforma, l'istituto ha natura sostanziale, può essere applicato retroattivamente se più favorevole e il giudice di merito deve valutare la tenuità secondo i criteri di legge, anche considerando la condotta successiva al reato

  • codice penale

    Fornisce i criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità del colpevole utili per la valutazione della tenuità ex art. 131-bis; il Tribunale doveva fare esplicito riferimento a tali criteri

  • codice penale

    Principio secondo il quale la legge penale più favorevole si applica anche ai fatti commessi anteriormente; usato per giustificare l'applicabilità retroattiva dell'art. 131-bis

  • codice di procedura penale

    art. 581, comma 1, lett. b), c), d)

    Individua i motivi di ricorso in cassazione relativi alla motivazione e alla violazione di legge; nel caso la Corte ha ritenuto che le censure dei primi due motivi si risolvevano in una riedizione del merito e non evidenziavano vizi formali o logici tale da consentire il sindacato di legittimità

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione dopo la L. n. 46/2006: il controllo è limitato alla struttura argomentativa della decisione e non consente una diversa valutazione del materiale probatorio se non sussistono vizi di illogicità manifesta o contraddittorietà

  • d.lgs. n. 150/2022 e d.l. n. 162/2022, art. 6

    Richiamate come riferimenti normativi della "Riforma Cartabia" e del decreto che ha reso applicabile l'ampliamento dell'art. 131-bis; la Corte sottolinea che le modifiche permettono al giudice di considerare anche la condotta successiva e che l'istituto è applicabile ai fatti anteriori come norma più favorevole

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile chiedere una semplice rivalutazione del merito e delle prove: le censure devono individuare vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà decisivi rispetto al risultato, altrimenti il motivo è inammissibile
  • L'estinzione per oblazione ex art. 24 d.lgs. 758/1994 richiede sia l'eliminazione della violazione secondo le prescrizioni sia il pagamento entro il termine previsto; la mancata osservanza di una di queste condizioni impedisce l'estinzione
  • Se la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice di merito è tenuto a valutare esplicitamente la tenuità usando i criteri dell'art. 133 c.p. e a motivare il diniego; l'omissione di tale valutazione costituisce vizio motivazionale rilevante
  • L'art. 131-bis, dopo le modifiche, ha natura sostanziale e può essere applicato retroattivamente se più favorevole alla persona offesa dal diritto; il giudice deve considerare anche la condotta successiva al reato
  • Un annullamento parziale per rinvio finalizzato alla verifica dell'art. 131-bis non riapre la questione del "fatto-reato" ormai giudicato e impedisce l'applicazione, nel giudizio di rinvio, di una eventuale prescrizione maturata successivamente all'annullamento

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