Cassazione Civile, Sentenza n. 17812/2021 del 22/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a fornitura e posa di pavimentazione esterna: Granitex chiedeva il pagamento del corrispettivo complessivo di lire 32.446.440 (pari a euro 16.757,19) per materiale fornito; Vivi Latuacasa denunciava gravi difetti cromatici del pavimento, richiedendo in via principale la risoluzione del contratto e, in via autonoma o subordinata, il risarcimento dei danni e/o la riduzione del prezzo. In primo grado il Tribunale di Verona accolse in parte le domande riconvenzionali, liquidando un risarcimento a favore della compratrice e, dopo compensazione, condannando la fornitrice al pagamento di una somma netta. La Corte d'appello di Venezia rigettò gli appelli e confermò la condanna, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse stata proposta autonomamente dalla compratrice e che la Granitex, avendo fatto porre in opera il materiale, avesse precluso la restituzione di quanto dovuto. Granitex ha impugnato in Cassazione sostenendo omissione decisionale, errori nell'applicazione delle norme sul vizio della cosa venduta e contraddittorietà fra l'accertata inesistenza dei vizi e l'accoglimento del risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Granitex e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della Vivi Latuacasa. I giudici hanno ritenuto infondate tutte le censure: la Corte d'appello ha esaminato il rapporto contrattuale nel suo complesso, ha accertato il prezzo dovuto ma ha operato la compensazione con il credito della compratrice derivante dal risarcimento riconosciuto, e ha correttamente considerato la domanda di risarcimento come autonoma ex art.1494 c.c. Inoltre è stato rilevato che Granitex non aveva proposto censure specifiche e tempestive sulle risultanze del CTU, con la conseguente decadenza ai sensi dell'art.346 c.p.c. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (complessivi euro 3.100,00 oltre oneri), con annotazione della possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione di decisione: il giudice d'appello ha esaminato compiutamente il rapporto e ha implicitamente respinto la domanda di pagamento del prezzo dopo aver operato la compensazione con il credito risarcitorio della convenuta
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato e respinto i motivi proposti da Granitex ritenendoli inidonei a dimostrare violazioni di diritto o vizi della motivazione tali da giustificare la cassazione
Riferito in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio: la Corte ha rilevato che Granitex non ha prodotto censure specifiche e tempestive sulle risultanze del CTU, con conseguente inefficacia delle argomentazioni generiche
La Corte ha confermato che l'azione di risarcimento per vizi della cosa venduta puo' essere proposta anche in via autonoma e cumulata con la domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo; la Vivi Latuacasa aveva proposto e ottenuto il risarcimento in via autonoma
Norma sui vizi della cosa venduta: la Corte ha valutato l'accertamento dei vizi anche in funzione della domanda risarcitoria autonoma e delle risultanze del CTU
Rilevata in relazione alle conseguenze dell'inadempimento e alla risoluzione del contratto; la Corte ha distinto tra pronuncia di risoluzione e domanda autonoma di risarcimento
Richiamata dalle parti in tema di presupposti per la risoluzione del contratto; la Corte ha ritenuto tuttavia che la pronunzia di danno fosse autonoma e non consequenziale alla risoluzione
La Corte ha richiamato l'effetto di decadenza per censure non formulate tempestivamente e specificamente nel gravame, affermando che Granitex non aveva adeguatamente contestato le voci del CTU in sede di appello
Richiamata per le memorie depositate: evidenzia che deduzioni in comparsa conclusionale sono meramente illustrative e non sostituiscono censure processuali proprie
Norma che consente il controricorso al ricorso incidentale; rilevata la presenza del controricorso della ricorrente principale
Richiamata per l'ammissione delle memorie depositate dai difensori nel procedimento di cassazione
d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-bis e 1-quater
Disposizioni sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La domanda di risarcimento per vizi della cosa venduta (art.1494 c.c.) puo' essere proposta autonomamente e non necessita che sia previamente pronunciata la risoluzione del contratto; pertanto l'acquirente puo' ottenere danni anche senza risoluzione
- Se il fornitore permette che il materiale ritenuto viziato venga posto in opera, puo' essere preclusa la restituzione e tale circostanza puo' influire negativamente sulla richiesta del prezzo da parte del venditore
- Le risultanze del CTU vanno contestate in modo specifico e tempestivo; deduzioni generiche o riportate solo in comparsa conclusionale non sono idonee a impedire la formazione del giudicato o la decadenza delle censure (art.346 c.p.c.)
- Il giudice di merito deve esaminare il rapporto contrattuale nel suo complesso e puo' operare la compensazione tra crediti contrapposti (prezzo vs risarcimento), con conseguente effetto pratico sulla condanna al pagamento
- In sede di gravame l'assenza di precise e circostanziate doglianze sui profili decisionali puo' comportare il mancato accoglimento del motivo e la conferma della decisione impugnata
- In casi di contenzioso commerciale su consegne di beni, è utile formulare alternativamente domande (risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento) per non precludere soluzioni diverse in base all'accertamento del vizio
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