Cassazione Civile, Ordinanza n. 15356/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
Una società importatrice impugnava un avviso di rettifica doganale e un atto sanzionatorio, relativi a dazi, IVA, interessi e sanzione ex art. 303 TULD, per l'importazione di viti/fasteners in acciaio dichiarati di origine taiwanese ma ritenuti dall'Ufficio di origine cinese e quindi soggetti a dazi antidumping. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, reputando provata l'origine cinese sulla base delle indagini OLAF svolte a Taiwan e di documentazione allegata. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sulla prova documentale e presuntiva, sostenendo che la CTR avesse attribuito al rapporto/communication OLAF valore di prova diretta anziché presuntiva; 2) nullità per carenza di motivazione, perché la CTR avrebbe aderito alle difese dell'Ufficio senza indicare e analizzare i documenti rilevanti; 3) motivazione apparente per avere valorizzato documenti in lingua inglese senza traduzione; 4) violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/1997, sostenendo l'insussistenza di colpevolezza per la sanzione amministrativa; 5) omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte in appello, in particolare sull'operatività dell'art. 220 del codice doganale previgente e sull'erronea applicazione delle aliquote antidumping, che secondo la società avrebbero dovuto essere riferite alla specifica azienda produttrice con dazio ridotto anziché pieno.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione della sentenza d'appello, osservando che il ragionamento decisorio era intellegibile e rispettava il minimo costituzionale; ha inoltre affermato che non esiste un obbligo di traduzione di documenti in lingua straniera, potendo il giudice utilizzarli se in grado di comprenderli. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che le indagini OLAF e, in particolare, la relazione finale hanno pieno valore probatorio nei giudizi doganali, senza preclusione all'utilizzo delle altre fonti di prova acquisite nell'indagine. Ha poi respinto anche il motivo sulla sanzione, ritenendo insindacabile in cassazione la valutazione di merito con cui la CTR aveva escluso l'assenza di colpa. Sul quinto motivo, la Corte ha accolto solo la censura relativa all'omessa pronuncia sulla domanda concernente la quantificazione del dazio antidumping, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulla richiesta di applicazione di un dazio ridotto riferito alla specifica produzione del fornitore cinese. Ha invece escluso l'omissione di pronuncia sull'art. 220 del codice doganale, ritenendo tale questione implicitamente rigettata dall'applicazione dei dazi in misura piena. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 303 TULD
È richiamato come base dell'atto sanzionatorio doganale impugnato.
Invocato dal ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito al documento OLAF.
Invocato dal ricorrente per sostenere che il documento non potesse valere come piena prova del contenuto accertativo.
Richiamato per sostenere che, ove si tratti di elementi indiziari, la prova dell'origine della merce dovrebbe essere valutata come presunzione grave, precisa e concordante.
art. 11, comma 2, reg. UE n. 883 del 2013
Invocato in relazione al valore delle informazioni e degli atti acquisiti dall'OLAF.
considerando n. 12 reg. UE n. 883 del 2013
Richiamato a sostegno della tesi sul corretto valore probatorio del rapporto OLAF.
È richiamato per le censure di nullità e motivazione apparente della sentenza.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per dedurre la motivazione apparente della decisione d'appello.
La Corte li richiama per affermare che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali, ma non per i documenti prodotti, che possono essere utilizzati anche se in lingua straniera.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente l'applicazione degli artt. 122 e 123 c.p.c. al processo tributario.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per la sanzionabilità amministrativa e il requisito della colpevolezza; la Corte ritiene la valutazione di merito insindacabile.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla riproposizione delle eccezioni non accolte in primo grado.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia su eccezioni riproposte in appello.
art. 220 del codice doganale previgente
Invocato come causa di esclusione della responsabilità per i dazi in caso di fatto colposo dell'autorità pubblica; la Corte ritiene la questione implicitamente rigettata.
Richiamato dalla Corte sul regime di devoluzione e rilevazione delle eccezioni in appello.
Richiamato per il giudicato interno formatosi sulle questioni decise in primo grado.
Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999, art. 9, comma 2
La Corte lo richiama per affermare che la relazione finale OLAF ha piena rilevanza probatoria ed è equipollente alle relazioni amministrative dello Stato membro.
Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999, art. 9, comma 3
Richiamato per affermare che l'OLAF trasmette alle autorità nazionali ogni documento utile acquisito nelle indagini.
Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999, art. 10, comma 1
Richiamato per la trasmissione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini OLAF.
Massime di principio
- Nelle controversie doganali, la relazione finale OLAF ha pieno valore probatorio ed è equipollente alle relazioni amministrative dello Stato membro, senza che ciò escluda l'utilizzabilità delle altre fonti di prova acquisite nel corso dell'indagine.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il percorso logico-giuridico della decisione; quando il ragionamento decisorio è comprensibile e coerente, il requisito del "minimo costituzionale" è soddisfatto.
- Nel processo civile e tributario, i documenti prodotti in lingua straniera possono essere utilizzati dal giudice anche senza traduzione, non essendo necessaria la nomina di un traduttore se il giudice è in grado di comprenderne il contenuto o se il documento non è controverso nel significato.
- La valutazione circa la sussistenza o meno della colpa ai fini dell'irrogazione di una sanzione amministrativa è accertamento di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- Se una questione o eccezione di merito è rimasta assorbita o non esaminata in primo grado, la sua riproposizione in appello è necessaria per consentirne la decisione; l'omessa pronuncia del giudice di appello su una domanda o eccezione ritualmente riproposta integra vizio denunciabile in cassazione.
- L'eccezione già respinta in primo grado, anche implicitamente, non può essere semplicemente riproposta in appello, ma richiede gravame incidentale o, comunque, il corretto regime di devoluzione secondo i principi sul giudicato interno.
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