Cassazione Civile, Ordinanza n. 23668/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società consortile nei confronti della consorziata poi ammessa prima al concordato preventivo e quindi all'amministrazione straordinaria. Il giudice di merito aveva ammesso alcuni crediti al chirografo ed escluso la prededuzione: un credito commerciale derivante dal ribaltamento dei costi di funzionamento del consorzio anticipati dalla società consortile per conto della consorziata, un importo per interessi e un credito per azioni sottoscritte e non liberate in sede di costituzione della società. La ricorrente sosteneva che tali crediti dovessero essere ammessi in prededuzione, quantomeno in via condizionata ex art. 51, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, per effetto del subentro dell'organo commissariale nel contratto di consorzio, subentro che sarebbe desumibile dalla cessione, da parte della procedura, della partecipazione detenuta nella società consortile a un terzo. Con il primo e il secondo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 c.p.c., 2700 c.c. e 74 l.fall., sostenendo che il subentro sarebbe emerso dagli atti pubblici di cessione e che tali atti avrebbero fede sino a querela di falso. Con il terzo motivo censurava la mancata ammissione condizionata del credito in pendenza di subentro o scioglimento del contratto. Con il quarto motivo lamentava la omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini per produrre documentazione sopravvenuta. Con il quinto motivo contestava il diniego degli interessi di mora, affermando che nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi decorrono automaticamente dalla loro insorgenza e non richiedono una formale messa in mora.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibili per difetto di interesse il terzo e il quarto, e accolto il quinto motivo. Ha affermato che la cessione della partecipazione in una società consortile per azioni non integra, di per sé, una manifestazione inequivoca di subentro nel contratto consortile; al contrario, quando la procedura concorsuale liquida la propria partecipazione, tale comportamento esprime la volontà di disfarsi della partecipazione e non di subentrare nel rapporto sottostante. Ha inoltre precisato che il contratto di società, ancorché con causa consortile, non è un contratto pendente ai fini dell'art. 74 l.fall., perché non prevede prestazioni corrispettive reciproche ancora ineseguite da entrambe le parti; perciò il credito per il conferimento residuo non può essere prededucibile per effetto di un eventuale subentro. La Corte ha invece ritenuto fondato il motivo sugli interessi, chiarendo che, ai sensi della disciplina sui termini di pagamento richiamata dalla sentenza, gli interessi decorrono automaticamente dal trentesimo giorno dalla prestazione dei servizi, senza necessità di prova di un accordo sulla scadenza o di formale costituzione in mora. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Il subentro del commissario straordinario nel contratto pendente deve risultare da una manifestazione di volontà espressa e inequivoca; la mera cessione della partecipazione sociale non basta a fondarlo.
art. 51, comma 3, d.lgs. n. 270/1999
La prededuzione in pendenza di subentro o scioglimento non può essere riconosciuta quando il presupposto del subentro non si verifica.
La censura relativa alla valutazione del materiale probatorio è stata esaminata congiuntamente al motivo sul subentro, ma respinta perché il fatto allegato non era idoneo a dimostrare il subentro.
L'efficacia probatoria dell'atto pubblico non vale a trasformare in manifestazione di subentro nella società consortile la mera dichiarazione di proprietà e cessione della partecipazione.
La doglianza di omessa pronuncia sulla rimessione in termini è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, una volta escluso il presupposto del subentro.
Richiamato per la domanda di rimessione in termini finalizzata alla produzione di documenti sopravvenuti; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di interesse.
Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie maturano automaticamente secondo la disciplina applicabile, senza che sia necessaria una messa in mora se il termine decorre dalla prestazione dei servizi.
Per la decorrenza degli interessi occorre avere riguardo al momento di esigibilità dell'obbligazione, individuato nella prestazione dei servizi.
La Corte esclude che, nel caso concreto, fosse necessaria una formale costituzione in mora per far decorrere gli interessi.
art. 4, comma 2, lett. b)
Il periodo di pagamento non può superare trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi; se non è certa la data di ricevimento della fattura, la decorrenza va ancorata alla prestazione dei servizi.
art. 105, quinto comma, l.fall.
La norma è richiamata in chiave sistematica per affermare che l'attività liquidatoria è purgativa e distinta dal soddisfacimento delle passività concorsuali.
Le regole sulla cessione del contratto non sono applicabili in via analogica alla cessione della partecipazione in una società consortile di capitali, quando la vicenda abbia funzione liquidatoria.
art. 2615-ter, primo comma, c.c.
La società consortile per azioni è una società di capitali a cui si applicano, salvo le eccezioni connesse alla causa consortile, le norme proprie delle società di capitali.
Richiamato per contrasto sistematico: nelle cooperative opera una clausola di compatibilità che manca per le società consortili.
La responsabilità solidale dei consorziati non si estende alle società consortili, secondo un precedente richiamato dalla Corte.
Non è applicabile alla cessione di una quota di società consortile quando il cessionario non abbia acquistato l'azienda nel suo complesso.
Massime di principio
- Il subentro del commissario straordinario in un contratto pendente non può presumersi da comportamenti concludenti generici, ma richiede una manifestazione di volontà espressa e inequivoca diretta a profittare del medesimo programma negoziale.
- La cessione della partecipazione detenuta in una società consortile di capitali, specie se effettuata nell'ambito della liquidazione concorsuale, esprime normalmente la volontà di dismettere la partecipazione e non integra, di per sé, subentro nel contratto consortile sottostante.
- Il contratto di società, anche quando persegua una causa consortile, non è contratto pendente ai fini della disciplina concorsuale del subentro, poiché non si fonda su prestazioni corrispettive ancora ineseguite da entrambe le parti; il credito da conferimento residuo resta quindi un debito concorsuale.
- Nelle obbligazioni pecuniarie soggette a un termine di pagamento determinato dalla prestazione dei servizi, gli interessi decorrono automaticamente dal termine previsto dalla disciplina applicabile, senza necessità di un accordo specifico sulla scadenza o di una formale messa in mora.
- Quando un motivo di ricorso presuppone un fatto giuridico già escluso in via decisiva, le censure ulteriori che da quel fatto dipendono possono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
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