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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34250/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2002, poi impugnato dalla contribuente e inizialmente accolto in primo grado. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: primo, deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 384 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; in subordine, lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La contribuente resisteva e, successivamente, chiedeva l'estinzione o la sospensione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, documentando la presentazione dell'istanza e il pagamento dell'importo dovuto.

La decisione

La Corte ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente, ricorrevano i presupposti per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, in conseguenza della definizione agevolata e della sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una decisione di merito. Le spese sono state lasciate a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione della disciplina speciale richiamata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge speciale e il contribuente documenta la presentazione dell'istanza e il perfezionamento della procedura, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata rende superflua ogni pronuncia sui motivi di ricorso, anche se relativi a nullità della sentenza o omesso esame di fatti decisivi.
  • In presenza di una disciplina speciale che prevede la sospensione del processo e la successiva estinzione al perfezionarsi della definizione, il giudice verifica solo la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali della definizione stessa.
  • Le spese seguono la regola speciale prevista dalla normativa sulla definizione agevolata, restando a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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