Cassazione Civile, Ordinanza n. 34250/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2002, poi impugnato dalla contribuente e inizialmente accolto in primo grado. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: primo, deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 384 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; in subordine, lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La contribuente resisteva e, successivamente, chiedeva l'estinzione o la sospensione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, documentando la presentazione dell'istanza e il pagamento dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente, ricorrevano i presupposti per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, in conseguenza della definizione agevolata e della sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una decisione di merito. Le spese sono state lasciate a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione della disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro per censurare la motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte non è entrata nel merito del motivo per sopravvenuta estinzione del giudizio.
Invocato dall'Agenzia per denunciare la violazione dei principi dettati in sede di rinvio; la decisione non si pronuncia sul punto per effetto della definizione agevolata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma di riferimento del motivo relativo alla nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicata come norma di riferimento del motivo subordinato sull'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e riconosce, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza dei relativi requisiti; ciò comporta la sospensione del giudizio e poi l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
art. 27, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo per la trattazione da remoto della camera di consiglio.
art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato solo per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Richiamato con riferimento alla notifica del controricorso.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge speciale e il contribuente documenta la presentazione dell'istanza e il perfezionamento della procedura, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata rende superflua ogni pronuncia sui motivi di ricorso, anche se relativi a nullità della sentenza o omesso esame di fatti decisivi.
- In presenza di una disciplina speciale che prevede la sospensione del processo e la successiva estinzione al perfezionarsi della definizione, il giudice verifica solo la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali della definizione stessa.
- Le spese seguono la regola speciale prevista dalla normativa sulla definizione agevolata, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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