Cassazione Civile, Ordinanza n. 03331/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
Nel corso di un giudizio di divisione di un immobile comune, il tribunale aveva sciolto la comunione; in appello la decisione era stata parzialmente riformata con attribuzione di distinti lotti ai due condividenti. Dopo l’instaurazione del giudizio, entrambi i condividenti avevano trasferito a terzi, con atti trascritti, quote dell’immobile: uno aveva donato alla figlia la nuda proprietà di una quota e l’altra aveva donato alla figlia una quota maggioritaria. Il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 102, 111, 354, comma 1, e 784 c.p.c. e dell’art. 1113, comma 3, c.c., sostenendo che le figlie acquirenti delle quote, in quanto comproprietarie sopravvenute, avrebbero dovuto essere chiamate in giudizio come litisconsorti necessari; con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per difetto di litisconsorzio necessario, lamentando che la divisione non poteva essere decisa senza la partecipazione delle acquirenti delle quote, le cui trascrizioni erano successive all’instaurazione della lite e mentre la domanda giudiziale non era stata trascritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha confermato che nel giudizio di divisione relativo a immobile, il trasferimento a terzi di una quota durante il processo integra una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. Il processo prosegue tra le parti originarie; l’acquirente non diventa litisconsorte necessario, ma può intervenire o essere chiamato. Tuttavia, se l’acquisto è stato trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione, la sentenza di divisione non è opponibile al terzo acquirente. Sulla base di questo principio, il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e, inoltre, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere che l’acquirente della quota durante il processo assuma automaticamente la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di divisione
la successione a titolo particolare nel diritto controverso comporta che il processo prosegua tra le parti originarie; l’acquirente può intervenire o essere chiamato e la sentenza è opponibile secondo le regole sulla trascrizione
invocato dal ricorrente in relazione al preteso difetto di contraddittorio, ma ritenuto non violato
richiamato come norma del procedimento di divisione, ma la Corte ha negato che imponga il litisconsorzio necessario dei successivi acquirenti
nella divisione di immobili, individua tramite la trascrizione dell’atto di acquisto i soggetti che devono partecipare al giudizio, ma non trasforma il successivo acquirente in litisconsorte necessario se l’acquisto è avvenuto in corso di causa
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale e il deposito della memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115 del 2002 relativo all’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’importo dovuto per il ricorso ai fini dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione di un immobile, il trasferimento a titolo particolare di una quota nel corso del processo integra successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., con prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
- L’acquirente della quota trasferita durante la lite non diventa litisconsorte necessario; può soltanto intervenire o essere chiamato nel processo.
- La disciplina dell’art. 1113, comma 3, c.c. opera sul piano dell’opponibilità della divisione ai terzi e della continuità delle trascrizioni, non sul piano della necessaria partecipazione processuale del successivo acquirente.
- Se il terzo ha acquistato con atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione, la sentenza che definisce la divisione non è opponibile nei suoi confronti, con possibile tutela mediante nuova divisione.
- In materia di litisconsorzio necessario, la necessità di partecipazione al processo va ricavata in modo rigoroso dalla norma applicabile, senza confondere la regola di opponibilità della sentenza con quella della legittimazione processuale necessaria.
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