Cassazione Penale, Ordinanza n. 09351/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per false dichiarazioni o omissioni nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge penale sostanziale, contestando l'affermazione di responsabilità e sostenendo, in sostanza, che non vi fosse dolo e che, essendo detenuto, non fosse tenuto a indicare il reddito dei componenti della famiglia anagrafica. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato rilievo della prescrizione, assumendo che il termine fosse maturato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione logica e coerente; ha inoltre affermato che lo stato di detenzione non esclude il rapporto di convivenza familiare ai fini dell'obbligo dichiarativo. Ha anche escluso la configurabilità dell'errore sul precetto ex art. 47 c.p., ritenendo inescusabile l'errore sulla nozione di reddito richiamata dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato perché la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla responsabilità per il reato contestato e ha escluso la dedotta prescrizione, precisando che il termine non era ancora decorso alla data della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche se maturate dopo la sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Integra il delitto la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto indicati nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni reddituali per il beneficio.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma che disciplina i requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato è richiamata espressamente dalla disposizione incriminatrice; perciò l'errore sulla relativa nozione di reddito non è qualificato come errore su legge extrapenale.
Non è invocabile quando l'errore sulla nozione di reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato è ritenuto inescusabile.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, comprese quelle maturate dopo la sentenza di appello.
Massime di principio
- Nel reato di false dichiarazioni o omissioni nella domanda di patrocinio a spese dello Stato, risponde penalmente chi ometta o dichiari falsamente dati rilevanti nella certificazione, anche se non sia provata in concreto l'insussistenza dei requisiti economici per ottenere il beneficio.
- Ai fini della dichiarazione reddituale per il patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare non coincide necessariamente con la coabitazione materiale: lo stato di detenzione di uno dei componenti non esonera dall'indicare i redditi dei familiari conviventi.
- L'errore sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e sulla nozione di reddito richiamata dalla normativa incriminatrice non integra, di regola, un errore scusabile ex art. 47 c.p. quando la norma extrapenale è espressamente richiamata dalla disposizione penale.
- Nel giudizio di cassazione, la mera riproposizione di censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, rende il motivo inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo d'ufficio delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., inclusa la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →