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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19929/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 18/11/2022 con cui la Corte d'appello di Napoli, in esecuzione del rinvio della Corte di cassazione, ha determinato la pena complessiva riconoscendo il vincolo della continuazione tra reati giudicati in due sentenze. Hanno dedotto violazione di legge (artt. 81, 132, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe distinto adeguatamente le posizioni dei due imputati, applicando aumenti per continuazione in misura uguale nonostante differenze nella recidiva, rendendo impossibile verificare la congruità degli aumenti rispetto alle singole posizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello si sia conformata al rinvio, avendo individuato quale violazione più grave l'art. 74 D.P.R. 309/1990 (capo 7 della prima sentenza), determinando le pene di riferimento (con applicazione di recidiva qualificata e aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.), applicando poi gli aumenti per i reati-satellite, operando la riduzione per il rito abbreviato e aggiungendo l'aumento per continuazione riferito alla seconda sentenza. La Cassazione ha osservato che l'art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri di rivalutazione analoghi a quelli della cognizione in tema di continuazione e che i parametri dell'art. 133 c.p. sono utili ma non vincolanti per il giudice dell'esecuzione; inoltre la recidiva è circostanza personale e la diversa posizione personale non comporta di per sé l'obbligo di trattare identicamente coimputati nella quantificazione degli aumenti. Per questi motivi non è stata riscontrata manifesta illogicità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Individuata dalla Corte d'appello come la violazione "più grave" tra quelle giudicate nella prima sentenza e punto di riferimento per la determinazione della pena-base cui applicare gli aumenti per continuazione

  • art. 81 cod. pen. (comma 2)

    Norma sulla determinazione dell'aumento a titolo di continuazione: la Corte d'appello ha applicato e, nella nuova ordinanza, anche rideterminato l'aumento per la continuazione rispetto a quanto disposto dall'ordinanza annullata

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito come parametro generale per la determinazione della pena, ma la Corte osserva che i parametri non sono richiamati espressamente dall'art. 671 c.p.p.; tuttavia servono come criterio orientativo per aumenti logici e proporzionati

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i parametri per la determinazione della sanzione; la Cassazione segnala che il giudice dell'esecuzione può farvi riferimento per garantire aumenti controllabili e proporzionati, pur non essendo obbligatorio richiamarli formalmente

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri di rivalutazione in tema di continuazione e di determinazione degli aumenti, consentendo interventi sulla quantificazione delle pene già fissate in sede di cognizione

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante applicata dalla Corte d'appello nella determinazione della pena per il reato ritenuto più grave (menzionata come circostanza aggravante nella motivazione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la comminazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi infondati: con tale articolo la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a 3.000 euro

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione (art. 671 c.p.p.) può rivalutare la continuazione e determinare aumenti anche su fatti già giudicati in sede di cognizione; il suo intervento deve essere logico, proporzionato e controllabile, ma non richiede il richiamo formale di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • La scelta della violazione "più grave" tra più fatti inclusi in una sentenza è necessaria per enucleare le frazioni sanzionatorie relative alla continuazione interna; il giudice dell'esecuzione deve individuare tale violazione e motivare la quantificazione degli aumenti
  • La recidiva è una circostanza personale aggravante e può giustificare una diversa posizione sanzionatoria tra coimputati; tuttavia, la presenza di precedenti diversi non impone automaticamente una ponderazione identica degli aumenti per tutti i condannati
  • I parametri dell'art. 133 c.p. servono da guida per assicurare che la pena sia equa, ma il giudice può fare riferimento anche a uno solo dei parametri e non è sempre richiesto un confronto comparativo tra i correi
  • Per essere censurabile in Cassazione, l'erroneità della motivazione del giudice dell'esecuzione deve configurare una manifesta illogicità o contraddittorietà evidente ictu oculi; doglianze puramente deduttive o non supportate da evidente irrazionalità sono destinate all'inammissibilità
  • In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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