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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/06/2022 chiedendo l'annullamento perché i reati contestati si sarebbero prescritti prima di quella pronuncia. La difesa deduceva che il rinvio del dibattimento di primo grado disposto in udienza il 24/10/2014 non era derivato da impedimento o richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma dall'adesione del giudice onorario a un'astensione di categoria, per cui il periodo successivo non poteva essere computato ai fini della sospensione del termine di prescrizione. Di conseguenza, secondo la difesa, il termine di prescrizione si sarebbe esaurito per alcune fattispecie prima del 21/06/2022. Il Procuratore generale aveva concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione di talune imputazioni.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati ai capi A) e C) (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e artt. 582-585 c.p.), ritenendo che tali reati si sono prescritti il 3 febbraio 2022. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), riconoscendo che, per effetto della recidiva specifica infraquinquennale e delle interruzioni, il termine di prescrizione non sarebbe decorso prima dell'udienza e si sarebbe estinto solo il 3 maggio 2024. Perciò la condanna per resistenza è rimasta definitiva; la Corte ha poi rideterminato direttamente la pena per tale reato in un anno di reclusione eliminando gli aumenti relativi alla continuazione con i reati prescritti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che il relativo reato, commesso il 3/7/2012, sia venuto a prescrizione il 3/2/2022 dopo aver computato le interruzioni e la sospensione effettiva di sette mesi.

  • artt. 582-585 c.p.

    Norme relative alle lesioni e relativi articoli collegati: la Corte ha ritenuto prescritti anche i reati rubricati a questi articoli con le stesse modalità di computo della prescrizione applicate al capo A).

  • art. 337 c.p.

    Reato di resistenza a pubblico ufficiale: a causa della recidiva specifica infraquinquennale la pena massima è aumentata e, conseguentemente, il termine di prescrizione è risultato più lungo (fino al 3/5/2024), con esito negativo per la richiesta di estinzione per prescrizione.

  • art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

    Prevede le cause di sospensione del termine di prescrizione riconducibili a richieste o impedimenti dell'imputato o del difensore: la Corte ha interpretato che il rinvio disposto per adesione del giudice onorario all'astensione di categoria non rientra tra le cause che sospendono il termine ai sensi di questa disposizione, quindi non è stato computato nell'arco di sospensione eccezionale riconosciuta dagli giudici d'appello.

  • art. 157 c.p.

    Stabilisce la durata del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale: la Corte ha applicato tale criterio tenendo conto degli aumenti di pena per recidiva per determinare i termini prescrizionali specifici per ogni reato.

  • art. 161 c.p.

    Prevede la proroga del termine di prescrizione per effetto delle interruzioni; la Corte l'ha applicato computando le proroghe conseguenti alle interruzioni processuali, sommando tali periodi al termine base.

  • Corte costituzionale, sent. n. 393 del 23/11/2006

    Principio secondo cui la prescrizione è istituto di diritto sostanziale e va valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento del fatto: la Corte ha applicato la normativa in vigore a luglio 2012.

Massime di principio

  • La prescrizione va valutata con la disciplina vigente al momento del fatto: sempre determinare la legge applicabile alla data del reato.
  • I termini di prescrizione si calcolano sulla base della pena edittale aumentata dalle circostanze che incidono sulla pena (es. recidiva): aumenti di pena comportano termini prescrizionali più lunghi.
  • Le interruzioni del termine di prescrizione ne prorogano la durata secondo l'art. 161 c.p.; occorre sommare le proroghe derivanti dalle interruzioni al termine base aumentato da eventuali aggravanti.
  • La sospensione del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p. opera solo per eventi imputabili all'imputato o al suo difensore (richieste o impedimenti); i rinvii dovuti a scioperi o ad astensioni di categoria del giudice non sono normalmente imputabili all'imputato e quindi non sospendono il termine.
  • Quando la prescrizione è maturata per alcune imputazioni ma non per altre, la Corte può annullare parzialmente la sentenza e, se possibile, rideterminare la pena residua senza rinvio attraverso una valutazione aritmetica dell'eliminazione degli aumenti relativi ai reati prescritti.
  • In sede di legittimità il giudice può esaminare il fascicolo processuale per accertare le cause dei rinvii e stabilire se siano imputabili alla parte, al difensore o a cause esterne, essenziali per valutare sospensioni o non computabilità di periodi ai fini della prescrizione.
  • La richiesta del pubblico ministero per annullamento senza rinvio per prescrizione può essere accolta quando sia evidente, dal calcolo dei termini e dagli atti, che la prescrizione è intervenuta per talune imputazioni.

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