Cassazione Penale, Sentenza n. 47573/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del riesame che confermava la misura cautelare in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) e detenzione/cessione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente censurava: (i) il rigetto tardivo della richiesta di partecipare all'udienza di riesame; (ii) la presunta nullità/assenza di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica (copia-incolla della richiesta del PM); (iii) l'insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla contestata partecipazione al sodalizio (breve periodo, un unico episodio, ambito familiare con acquisto dallo zio/cugino, assenza di rapporti con altri presunti sodali, mancata consapevolezza di agire per conto di un'associazione mafiosa); (iv) mancata motivazione sulla circostanza aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis comma 1 c.p.); (v) carenza di motivazione circa attualità e concretezza del pericolo di recidiva, non valutando l'incensuratezza, la marginalità del ruolo e il decorso del tempo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto in parte. Ha respinto il primo motivo (richiesta di partecipazione tardiva) e dichiarato inammissibile il motivo relativo alla nullità per generica aspecificità. Ha invece censurato il provvedimento di merito quanto alla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.) e alla valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva (artt. 274-275 c.p.p.), ritenendo che nel provvedimento impugnato mancassero elementi idonei a dimostrare l'affectio societatis e un contributo consapevole del De Rose al funzionamento di un sodalizio più ampio; ha anche ritenuto che non fossero adeguatamente valutati il ruolo marginale, il tempo intercorso e lo stato di incensuratezza. Ha però dichiarato inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa all'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 1 c.p., osservando che, a prescindere dall'aggravante, la contestazione principale e la pena edittale del reato base avrebbero comunque potuto sostenere una misura cautelare. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7 c.p.p. Si segnala che il ricorrente risulta attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
La richiesta di comparire personalmente all'udienza di riesame deve essere proposta contestualmente all'istanza di riesame; domanda tardiva può essere respinta.
Richiamato fra le norme eventualmente violate; nondimeno il ricorso non ha avuto esito favorevole su questioni procedurali di carattere generale citate ex art.178.
Citato fra le norme invocate dal ricorrente; la Corte non ha accolto specifiche doglianze fondate su tali disposizioni.
Invocata per eccezione di nullità dell'ordinanza genetica; la Corte l'ha considerata generica/insufficiente e quindi inammissibile se non specificata.
La gravità indiziaria deve essere adeguatamente motivata e dimostrare, per l'associazione, l'affectio societatis; elementi sporadici o rapporto esclusivo fornitore-acquirente in ambito famigliare possono risultare insufficienti.
Regola il pericolo di reiterazione del reato; la valutazione deve essere concreta e tener conto del ruolo, del tempo e dello stato di incensuratezza.
Prevede presunzioni relative al pericolo di recidiva con riferimento a determinate fattispecie e pena edittale; la Corte ha osservato che, anche senza l'aggravante 416-bis, la fattispecie principale poteva rendere operativa la presunzione.
Norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; costituisce il capo di imputazione alternativo/ulteriore rispetto all'associazione e ha rilevanza nella valutazione della misura cautelare.
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sua applicazione richiede prova di un'organizzazione stabile e del contributo consapevole degli aderenti.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante di agevolazione mafiosa richiede specifica motivazione e riscontri fattuali; la sua mancata prova può incidere sull'impostazione dell'accusa ma non rende automaticamente inammissibile la misura cautelare se altre contestazioni sostengono la custodia.
Massime di principio
- Per partecipare personalmente all'udienza di riesame la richiesta deve essere fatta contestualmente all'istanza di riesame; istanze tardive possono essere rigettate.
- L'eccezione di nullità per carenza di autonoma motivazione va formulata con specificità: bisogna indicare punti precisi della motivazione la cui assenza abbia inciso decisivamente sul giudizio.
- Nelle ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare l'affectio societatis: non basta un rapporto fornitore-acquirente, neppure se continuativo, specie se limitato a un ambito familiare e a un breve arco temporale.
- Il giudizio sulla gravità indiziaria deve contenere indicatori fattuali che evidenzino il contributo consapevole dell'indagato al mantenimento e alla realizzazione di un programma criminoso più ampio.
- Per ritenere attuale e concreto il pericolo di recidiva il giudice deve valutare ruolo, incensuratezza, marginalità dell'attività svolta e il decorso del tempo; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- La qualificazione aggravante di agevolazione mafiosa richiede motivazione specifica; tuttavia, l'assenza di tale aggravante non esclude automaticamente la possibilità di misure cautelari se la fattispecie principale e la pena edittale le giustificano.
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