Cassazione Civile, Ordinanza n. 20709/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, resa in sede di rinvio da una precedente pronuncia di cassazione, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente e compensato le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 15 del D.Lgs. 546/1992 e 91-92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese del giudizio di rinvio e di quelle del precedente giudizio di legittimità fosse illegittima: a suo dire, l’accoglimento solo parziale di alcuni motivi nel giudizio di cassazione non integrerebbe soccombenza reciproca, né la compensazione operata in sede di legittimità potrebbe riflettersi automaticamente sulla successiva regolazione delle spese nel giudizio di riassunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che, quando la causa è rinviata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio deve regolare le spese avendo riguardo all’esito globale e finale della lite, e non alla singola fase processuale. Ne deriva che è legittima sia la compensazione totale o parziale, sia persino la condanna alle spese della parte risultata vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente all’esito finale. Poiché il ricorso del comune muoveva da una frammentazione delle varie fasi del processo e non dal risultato complessivo della controversia, il ricorso è stato respinto integralmente. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione per la mancata rituale e tempestiva costituzione del resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, in capo al ricorrente, del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le spese nel processo tributario vanno regolate secondo i criteri di soccombenza richiamati dalla disciplina processuale, valutando l’esito complessivo della lite.
La soccombenza va apprezzata in relazione all’esito finale del processo; la compensazione delle spese può essere disposta anche solo parzialmente quando l’andamento globale della controversia lo giustifichi.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati invocati come parametri del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e vizi processuali nella regolazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge relativa alla compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro cui commisurare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, anche quando il rinvio riguardi la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, il criterio decisivo è l’esito globale e finale della lite, non il risultato delle singole fasi o dei singoli gradi.
- La soccombenza reciproca può essere ravvisata o esclusa solo guardando al complesso della controversia; non è corretto isolare un singolo segmento processuale per contestare la compensazione delle spese.
- È legittimo compensare totalmente o parzialmente le spese, o anche porle a carico della parte che ha vinto in cassazione ma che risulti poi complessivamente soccombente all’esito finale del processo.
- Le censure sulla regolazione delle spese sono infondate quando si fondano su una lettura frazionata dell’esito processuale anziché sul risultato conclusivo della lite.
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