Cassazione Civile, Sentenza n. 10453/2020 del 03/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Nel 2002 il consumatore acquistò dalla società venditrice un’autovettura Volvo S40 e ne domandò in giudizio la risoluzione, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento dei danni, denunciando difetti di conformità, fra cui un rumore anomalo all’avviamento e cattivo odore nell’abitacolo. Il Tribunale di Messina rigettò le domande contro la venditrice e dichiarò il difetto di legittimazione passiva della società importatrice. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 389/2014 depositata il 20 maggio 2014, accolse parzialmente l’appello: dichiarò risolto il contratto e condannò la venditrice a pagare Euro 21.500,00 oltre interessi, ravvisando un difetto persistente del motorino di avviamento nonostante la sostituzione del pezzo e del volano; escluse gli altri vizi e il risarcimento, non essendo stata provata l’impossibilità di utilizzare il veicolo, e confermò l’esclusione della responsabilità contrattuale dell’importatrice. La venditrice, con due motivi, contestò l’interpretazione dell’art. 1519-quater c.c., sostenendo che la risoluzione fosse preclusa per un difetto lieve dopo gli interventi di riparazione, e denunciò l’omesso esame della natura, persistenza e incidenza del difetto. L’acquirente, con quattro motivi, contestò l’esclusione della responsabilità dell’importatrice, l’accertamento degli ulteriori difetti (in particolare il cattivo odore), il rigetto delle domande risarcitorie relative alla patologia asseritamente sopravvenuta, al mancato uso e agli esborsi per il veicolo, nonché il rigetto della responsabilità aggravata e alcune statuizioni sulle spese. La società importatrice chiese inoltre la rimessione in termini per notificare il controricorso al ricorso dell’acquirente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato l’istanza di rimessione in termini della società importatrice: il mancato perfezionamento della notifica dipendeva dall’omessa indicazione del recapito presso lo studio legale romano eletto e la società non aveva tempestivamente chiesto all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. Ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso della venditrice, ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 1519-quater c.c.: anche in presenza di un difetto lieve, la risoluzione può essere chiesta se il venditore non provvede alla riparazione o sostituzione entro un termine congruo o se l’intervento arreca notevoli inconvenienti; nel caso, il difetto del motorino di avviamento persisteva dopo gli interventi e la valutazione della Corte d’appello sulla non conformità dell’autovettura non era sindacabile in cassazione. Quanto al ricorso dell’acquirente, ha confermato che la risoluzione contrattuale poteva essere domandata nei confronti della sola venditrice, parte del contratto; l’equiparazione dell’importatore al produttore prevista nella disciplina dei beni di consumo rileva ai fini del regresso del venditore e non fonda, di per sé, una responsabilità contrattuale diretta verso il consumatore. Le ulteriori censure relative ai vizi dell’abitacolo erano dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove; la richiesta di consulenza medico-legale era nuova in appello e comunque mancava prova di esalazioni tossiche e del nesso causale con la patologia allegata. L’uso dell’autovettura anche dopo le operazioni peritali escludeva il danno da mancato utilizzo e gli esborsi dedotti. La domanda di responsabilità aggravata è stata respinta per soccombenza reciproca; la doglianza sulla somma liquidata per il patrocinio a spese dello Stato era inammissibile per mancata indicazione del titolo della pretesa, mentre le restanti contestazioni sulle spese erano infondate o non provate. Spese di cassazione integralmente compensate. Per entrambi i ricorrenti è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In applicazione di tale esatta interpretazione della normativa applicabile nel caso di specie – che esclude la correttezza della tesi difensiva della ricorrente, la quale postula la preclusione dell’azione di risoluzione in ogni caso di difetto di lieve entità del bene – il giudice di secondo grado ha rilevato che dalle risultanze processuali è emerso che, successivamente alla consegna, il motorino di avviamento manifestò il difetto consistente in un anomalo rumore all’atto dell’accensione.
Il difetto di lieve entità non preclude in assoluto la risoluzione: questa può essere domandata nei casi previsti dal comma 7, tra cui la mancata riparazione o sostituzione entro un termine congruo o i notevoli inconvenienti causati dall’intervento. Il comma 10 esclude la risoluzione solo per il difetto lieve per il quale non sia stato possibile, o sia eccessivamente oneroso, esperire riparazione o sostituzione.
Ed è a tali fini che rileva la definizione di produttore di cui all’art. 1519-bis c.c., invocato dal ricorrente.
La definizione di produttore, che comprende anche l’importatore nei termini stabiliti dalla disposizione, rileva nel sistema della vendita dei beni di consumo ai fini del diritto di regresso del venditore e non comporta una generale equiparazione che fondi, da sola, una responsabilità contrattuale diretta dell’importatore verso il consumatore.
In tale quadro, l’art. 1519-quinquies, poi confluito nell’art. 131 del Codice del consumo, prevede il diritto di regresso del venditore che sia chiamato a rispondere nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene, verso il produttore.
La disposizione attribuisce al venditore finale, responsabile verso il consumatore per il difetto di conformità imputabile a soggetti della catena distributiva, un diritto di regresso nei confronti dei soggetti responsabili; non istituisce per ciò stesso un’azione contrattuale diretta del consumatore contro l’importatore.
Il C. agì ai sensi dell’art. 1492 c.c. e art. 1519-quater c.c., comma 7, al fine di ottenere la risoluzione del contratto stipulato con la Team Car: un siffatto rimedio non poteva che essere esperito nei soli confronti della stessa Team Car, venditrice del bene in oggetto, essendo la Volvo Auto Italia s.p.a. del tutto estranea a detto contratto.
La domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta va proposta contro la parte venditrice del contratto, non contro un importatore estraneo al rapporto contrattuale.
Una volta esclusa, come già fatto dal primo giudice, sulla base della c.t.u.., la immissione nell’abitacolo dell’autovettura in questione di gas di scarico, la Corte territoriale non avrebbe potuto, non consentendolo la logica, riconoscere alcun nesso di causalità tra una esposizione ad esalazioni tossiche, della quale era stata accertata la inesistenza, e la patologia denunciata dal C. come sopravvenuta al giudizio di primo grado.
La pretesa risarcitoria collegata alla garanzia e ai difetti del bene richiede la prova dei fatti posti a fondamento del danno e del nesso causale; esclusa l’esposizione ad esalazioni tossiche, non può essere riconosciuto un danno alla salute causalmente riferito a tale esposizione.
Peraltro, l’atto introduttivo del gravame non riguardava specificamente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, ma si limitava, come emerge dalla sentenza impugnata, ad attaccare la pronuncia di primo grado sotto il duplice profilo del mancato riconoscimento della legittimazione passiva della Volvo Auto Italia e della esclusione della sussistenza di vizi e difetti di conformità in relazione alla obbligazione di garanzia.
La responsabilità extracontrattuale dell’importatore non può essere introdotta per la prima volta con deduzioni successive in appello quando il gravame non abbia specificamente impugnato il rigetto della relativa domanda; la Corte rileva inoltre che la domanda originaria riguardava danni da inadempimento contrattuale.
Inoltre, la istanza di c.t.u. medico-legale è stata per la prima volta proposta nel giudizio di appello, in contrasto con l’art. 345 c.p.c..
La richiesta di una nuova consulenza tecnica medico-legale formulata per la prima volta in appello è inammissibile ai sensi della disciplina delle nuove istanze istruttorie in quel grado.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicchè non può farsi luogo all’applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca.
La condanna per responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave della parte soccombente e non è applicabile in caso di soccombenza reciproca.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Al contrario, come non si è mancato di rilevare nella narrativa ed anche nei paragrafi precedenti, il giudice di secondo grado ha analizzato ciascuno dei predetti punti, operando una ricostruzione fattuale che, come tale, sfugge ad ogni sindacato della Corte di legittimità.
La censura di omesso esame non consente di rimettere alla Cassazione la rivalutazione delle ricostruzioni fattuali e degli apprezzamenti probatori compiuti dal giudice di merito.
A fronte di tale tessuto motivazionale della pronuncia del primo giudice, ha, dunque, correttamente osservato la Corte di merito che l’appellante si è limitato ad una generica contestazione dell’accertamento peritale alla stregua di una indimostrata inadeguatezza dello strumento di misurazione e della mal eseguita misurazione, riservando agli scritti difensivi successivi ulteriori inammissibili argomenti.
Le censure nuove formulate soltanto negli scritti difensivi successivi all’atto di appello non possono integrare o ampliare i motivi di gravame; la Corte ha inoltre considerato tardiva la richiesta di consulenza medico-legale proposta per la prima volta in appello.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013”, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto dei ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della disciplina richiamata, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime della vendita dei beni di consumo applicabile ratione temporis, la lieve entità del difetto non esclude sempre la risoluzione: questa resta esperibile quando ricorra una delle condizioni previste dall’art. 1519-quater, comma 7, tra cui la mancata riparazione o sostituzione entro il termine congruo o il notevole inconveniente derivante dagli interventi.
- La definizione di produttore che include l’importatore nella disciplina dei beni di consumo opera ai fini del regresso del venditore nella catena distributiva e non determina, in via generale, una responsabilità contrattuale diretta dell’importatore verso il consumatore.
- La risoluzione del contratto di vendita per vizi o difetto di conformità va domandata nei confronti del venditore che ha stipulato il contratto; l’intervento dell’importatore nelle riparazioni e l’assunzione dei relativi costi, se riconducibili ai rapporti interni della catena distributiva, non provano da soli un vincolo contrattuale diretto con l’acquirente.
- L’accertamento del danno alla salute presuppone la prova del fatto lesivo e del nesso causale; una volta esclusa l’esposizione alla fonte di rischio allegata, non può riconoscersi un danno causalmente riferito a tale esposizione.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone mala fede o colpa grave della parte soccombente e non può essere pronunciata in presenza di soccombenza reciproca.
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