Cassazione Penale, Sentenza n. 27625/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un’indagine di criminalità organizzata in cui all’indagato era stata applicata la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa con ruolo apicale, plurimi tentativi di estorsione aggravati dal metodo mafioso e, per un solo capo, un’ipotesi di intestazione fittizia di un’autovettura finalizzata a sottrarre il bene a misure ablative. Il tribunale del riesame, in parziale riforma del GIP, aveva escluso solo l’aggravante mafiosa per il capo relativo all’intestazione fittizia. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizi motivazionali sulla ritenuta intraneità e sul ruolo apicale nell’associazione mafiosa, contestando l’attendibilità del collaboratore di giustizia, l’asserita mancanza di riscontri individualizzanti, e la lettura delle conversazioni e degli episodi riferiti alla gestione della cassa e dello spaccio; 2) analoghi vizi sui reati-fine, sostenendo l’assenza di prova del coinvolgimento dell’indagato nelle richieste estorsive ai danni di più imprenditori, la mancanza di prova del suo contributo diretto o morale, e l’inidoneità di alcuni elementi richiamati dal tribunale; 3) vizi specifici sul capo relativo all’intestazione fittizia dell’auto, lamentando l’assenza di prova sulla provvista e sulla finalità di sottrazione alla confisca o al sequestro; 4) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere, in considerazione del tempo trascorso e della durata ritenuta limitata della partecipazione associativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che, in sede cautelare, il controllo di legittimità non consente una rivalutazione diretta degli indizi o delle esigenze cautelari, ma solo la verifica della congruità logica e giuridica della motivazione del tribunale del riesame. Ha quindi reputato correttamente motivata l’ordinanza impugnata sia quanto all’inserimento dell’indagato nel sodalizio mafioso e al suo ruolo nella gestione della contabilità interna e dei proventi illeciti, sia quanto ai plurimi episodi estorsivi, ricostruiti attraverso intercettazioni, dichiarazioni della persona offesa e riscontri investigativi. Ha inoltre ritenuto non decisiva, ai fini cautelari, la contestazione sul ruolo apicale, e ha giudicato non manifestamente illogica la valutazione sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della custodia in carcere, anche in ragione della presunzione legale operante per il delitto di associazione mafiosa e per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato per il delitto di associazione mafiosa e per il ruolo dell’indagato nel sodalizio
richiamato come aggravante mafiosa dei reati-fine e come titolo rilevante ai fini delle presunzioni cautelari
richiamato dai motivi di ricorso in tema di gravi indizi di colpevolezza
richiamato dai motivi di ricorso e dalla Corte in tema di esigenze cautelari
richiamato per il regime delle presunzioni cautelari e per la verifica di adeguatezza/proporzionalità della misura
richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione indiziaria
richiamato per l’enunciazione sintetica dei motivi di ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria
indicato nel provvedimento cautelare come titolo del capo 12, relativo all’intestazione fittizia di autovettura finalizzata a sottrarla a misure ablative
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari, la Corte di cassazione non può rivalutare direttamente il compendio indiziario né sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito; il controllo è limitato alla verifica della completezza, congruità e non manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni, anche quando contengano riferimenti accusatori a terzi, non sono equiparabili alla chiamata in correità e la loro interpretazione resta questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo l’eventuale travisamento decisivo e incontestabile del contenuto captato.
- In sede cautelare, la qualificazione del soggetto come partecipe o come esponente apicale di un’associazione mafiosa non assume rilievo decisivo sul piano del regime cautelare, ove la misura sia comunque giustificata dalla gravità del quadro indiziario e dal titolo di reato contestato.
- La partecipazione a un sodalizio mafioso può essere desunta anche da elementi sintomatici quali la gestione dei proventi illeciti, la contabilità interna del gruppo e la collocazione funzionale dell’indagato nella ripartizione delle attività criminali, purché tali elementi siano coerentemente motivati e riscontrati.
- Le richieste estorsive possono essere formulate anche in modo indiretto o mediato, attraverso emissari o terzi, ed essere integrate da conversazioni intercettate, dichiarazioni della persona offesa e ulteriori riscontri oggettivi o documentali.
- Ai fini della gravità indiziaria, le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate se dettagliate e coerenti con il quadro complessivo degli elementi acquisiti; il giudice di merito deve dar conto dei riscontri e della logica complessiva della ricostruzione.
- Per i reati aggravati dal metodo mafioso e per l’associazione mafiosa opera il regime cautelare rafforzato, sicché la permanenza del pericolo di recidiva può essere desunta dalla natura dell’organizzazione, dalla durata della partecipazione e dal curriculum criminale dell’indagato, salvo prova positiva di cessazione del vincolo associativo o di recesso.
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