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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26378/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato l'IVA detratta da una società in liquidazione per l'anno 2005, ritenendo che le fatture ricevute riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti inserite in un meccanismo frodatorio con società "cartiere". La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Veneto aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, affermando in sintesi che la frode non fosse provata con gravità, precisione e concordanza e che la società avesse agito in buona fede, non potendo conoscere la natura fittizia dei fornitori e non essendo coinvolta nel mancato versamento dell'IVA da parte delle società interposte. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo motivazione carente, illogica e contraddittoria: la CTR avrebbe ignorato le specifiche censure d'appello e la consolidata giurisprudenza sulle operazioni soggettivamente inesistenti, basata sulla irrilevanza di elementi come la regolarità dei pagamenti o il numero ridotto di veicoli acquistati ai fini della prova liberatoria della buona fede.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, qualificando la motivazione della CTR come meramente apparente e quindi costituzionalmente viziata. Ha osservato che il giudice di merito si era limitato ad affermazioni generiche e apodittiche, senza confrontarsi con le puntuali deduzioni dell'Ufficio e senza esplicitare l'iter logico seguito. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte collega il vizio alla motivazione meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Usato, nel processo tributario, quale norma che impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma di supporto al dovere di motivazione del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come mezzo per far valere la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite sulla riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale, con denunciabilità della sola anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 54 d.l. 83/2012

    Richiamato per spiegare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la conseguente restrizione del controllo sulla motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Indicato come fonte costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile solo quando presenti un'anomalia tale da tradursi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Nel processo tributario la sentenza è nulla se non espone, sia pure in forma concisa, le ragioni in fatto e in diritto della decisione e l'iter logico seguito, rendendo possibile verificare su quali prove il giudice abbia fondato il proprio convincimento.
  • Quando l'appellante deduce specifiche censure sorrette da allegazioni fattuali e richiami giurisprudenziali, il giudice di appello deve confrontarsi con tali argomentazioni: una risposta generica o apodittica integra motivazione apparente.
  • In materia di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente una motivazione che si limiti ad affermare la buona fede del contribuente senza misurarsi con gli elementi addotti dall'Ufficio e senza spiegare perché essi siano idonei o inidonei a dimostrare la consapevolezza della frode.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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