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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33861/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una fattura per "chiusura delle rimanenze". La corte d'appello aveva ritenuto dovuto il pagamento, qualificando l'accordo tra le parti come analogo al contratto estimatorio. Il precedente ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo non rispettava il principio di autosufficienza, non essendo stati riprodotti o riassunti i documenti richiamati, mentre il secondo motivo mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione di fatto sulla qualificazione del rapporto contrattuale. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., la parte soccombente deduceva: 1) errore di diritto per violazione degli artt. 6 CEDU e 366 c.p.c. e critica alla prassi giurisprudenziale sul principio di autosufficienza, sostenendo che la Corte avrebbe applicato in modo eccessivamente formalistico tale principio; 2) errore di fatto e violazione degli artt. 1321 e 1766 c.c., sostenendo che l'ordinanza revocanda avrebbe erroneamente confuso il contratto di deposito, effettivamente voluto e sottoscritto, con un contratto estimatorio non pattuito.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che non ricorre un errore revocatorio quando si contesta la valutazione di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché si tratta di giudizio su errori di diritto o di apprezzamento processuale e non di mera svista percettiva. Ha inoltre precisato che l'errore sulla qualificazione o interpretazione del contratto, anche se dedotto come errore di fatto, non è revocabile ex art. 395 n. 4 c.p.c., perché integra un giudizio di merito e, nel caso concreto, attiene comunque alla decisione della corte di merito e non a un fatto interno al giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimata. È stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il ricorso per revocazione delle decisioni di cassazione; il rimedio è utilizzabile solo nei rigorosi limiti dell'errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere una svista percettiva, essenziale e decisiva, non un errore di giudizio o di interpretazione.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità/autosufficienza; la sua violazione integra un apprezzamento processuale non sindacabile in revocazione come errore di fatto.

  • art. 370 c.p.c.

    la mancata proposizione del controricorso nei termini rende inammissibile la memoria depositata dalla parte intimata.

  • art. 375 c.p.c.

    la nuova formulazione è richiamata per spiegare la trattazione camerale del ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente per contestare il formalismo del principio di autosufficienza, ma senza accoglimento.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla qualificazione del rapporto contrattuale.

  • art. 1766 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il rapporto era un deposito e non un contratto estimatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, e non per contestare valutazioni giuridiche, processuali o interpretative.
  • Non integra errore revocatorio la censura che investe il giudizio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché tale giudizio attiene alla valutazione della specificità e completezza delle censure, non a una falsa percezione di un fatto.
  • L'errore nella qualificazione o interpretazione di un contratto costituisce errore di giudizio, frutto di attività ricostruttiva della comune volontà delle parti, e non può essere rimesso in discussione con il rimedio revocatorio.
  • Per configurare l'errore di fatto revocatorio occorre che il fatto erroneamente percepito non sia stato oggetto di discussione tra le parti e che sia decisivo, nel senso che, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa.
  • Il ricorso per revocazione è inammissibile quando si dirige contro statuizioni della decisione di legittimità che implicano apprezzamenti processuali o giuridici e non la mera percezione di un fatto interno al giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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