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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31364/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di Cassazione n. 15579/21 per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo di essere stato impedito a partecipare al giudizio di legittimità perché l'avviso d'udienza era stato notificato via PEC a un avvocato omonimo di altro Foro. In conseguenza di ciò ha chiesto l'esame dell'originario ricorso per cassazione (proposto il 28/06/2019) che contestava: 1) la sussistenza della condizione di procedibilità (legittimazione a proporre querela della persona offesa); 2) l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp per mancata acquisizione dei supporti informatici; 3) la carenza della motivazione circa la sussistenza degli elementi della truffa ex art. 640 c.p.; 4) la mancata motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena alla luce dei precedenti; 5) vizi nella liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis nella parte in cui ha riconosciuto l'errore di fatto relativo alla notifica dell'avviso d'udienza (inviato ad un omonimo difensore di altro Foro) e ha revocato la propria sentenza n. 15579/21 dell'11/02/2021. Ha quindi esaminato il ricorso originario: ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi (condizione di procedibilità, inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp, mancata motivazione sulla sussistenza della truffa, vizi nella liquidazione del danno) per le ragioni esposte nella motivazione, ritenendo tra l'altro che i messaggi WhatsApp possano essere acquisiti quale documento se riprodotti e che il ricorrente non ha dimostrato la cosiddetta prova di resistenza. Tuttavia ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena: la Corte di appello aveva affermato che i precedenti impedivano ex lege la concessione, ma la Suprema Corte ha chiarito che tale preclusione non sussiste automaticamente (anche tenuto conto dell'estinzione di alcuni decreti penali ai sensi dell'art. 460, comma 5 c.p.p., e della natura unitaria delle sentenze di continuazione). Pertanto la sentenza della Corte di appello n. 3658/19 è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto; per il resto la condanna e l'accertamento di responsabilità sono stati resi irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente la proposizione del ricorso straordinario per cassazione per correggere errori di fatto e la Corte ha ritenuto ammissibile la correzione dell'errore relativo alla notifica dell'avviso d'udienza all'omonimo difensore

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione sul contenuto dei motivi di cassazione; la Corte ha valutato i singoli profili di nullità/omessa motivazione ai sensi delle lettere pertinenti (b, c, e) e ha dichiarato inammissibili o infondati alcuni motivi per aspecificità o per carenza del requisito della prova di resistenza

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Riguarda i principi di motivazione in appello; la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la decisione sulla legittimazione della persona offesa

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di truffa; la Corte ha confermato l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato come motivato dalle sentenze di merito

  • artt. 182, comma 2; 191, comma 2; 244, comma 2 cod. proc. pen.

    Norme relative all'acquisizione e utilizzazione delle prove documentali e informatiche; la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp, richiamando la giurisprudenza che li qualifica come documenti se riprodotti

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in relazione al limite sanzionatorio che incide sulla concedibilità della sospensione condizionale; la Corte ha richiamato i limiti e le modalità di valutazione dei precedenti ai fini del beneficio

  • art. 168 cod. pen.

    Riferimento alla continuazione tra più condanne: la Corte ha chiarito che la sentenza che riconosce la continuazione ha effetto unitario ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 460, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma sull'estinzione del reato per decorrenza dei termini rispetto a decreti penali; la Corte ha ritenuto che decreti penali estinti non ostino necessariamente alla concessione della sospensione condizionale

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Definisce la nozione di documento; la Corte ha richiamato l'orientamento che considera i messaggi WhatsApp riprodotti come documenti acquisibili

  • art. 2033 cod. civ.

    Norma civile sul onere della prova del danno patrimoniale; citata nella censura sulla liquidazione del danno, ma la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e inammissibile

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Norma sulla legittimazione alla costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente confermato l'attribuzione della qualità di parte lesa a favore della persona offesa

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in ordine al trattamento della pena nel caso di più pene (principio del trattamento più favorevole) e alla valutazione unitaria della continuazione

Massime di principio

  • Errore di notifica a favore di un omonimo difensore può costituire motivo ammissibile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per revocare una pronuncia di legittimità e riaprire il riesame se il ricorrente dimostra di essere stato effettivamente impedito a partecipare
  • Per contestare in cassazione l'utilizzo di prove (es. messaggi WhatsApp) la parte deve indicare specificamente gli atti viziati e dimostrare la 'prova di resistenza', ossia l'incidenza decisiva dell'espunzione sul compendio probatorio; l'assenza di tale dimostrazione rende il motivo inammissibile
  • I messaggi WhatsApp, se riprodotti o documentati correttamente dagli inquirenti, possono essere qualificati come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e legittimamente acquisiti e utilizzati in dibattimento
  • L'omessa o apparente motivazione della sentenza di merito non è sufficiente di per sé a determinare annullamento se la decisione mostra una motivazione complessiva coerente e se il motivo di appello è implicitamente assorbito o incompatibile con l'impianto decisorio
  • La valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena richiede un'analisi complessiva dei precedenti: decreti penali estinti ai sensi dell'art. 460 c.p.p. e sentenze riconosciute in continuazione possono non impedire automaticamente il beneficio; il giudice deve motivare specificamente l'eventuale preclusione
  • I motivi aggiunti presentati con vizi formali (es. firma irregolare) o aspecifici possono essere dichiarati inammissibili senza esame di merito

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