Cassazione Penale, Sentenza n. 31272/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva condannati per due episodi di estorsione aggravata (artt. 61 n.5, 81, 110, 629 comma 2, in relazione all'art. 628 comma 3 n.1 c.p.). Le difese hanno contestato: 1) la configurabilità dell'aggravante "più persone riunite" perché non risultava la simultanea presenza e partecipazione nell'atto minaccioso; 2) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 (approfittamento dello stato di inferiorità psichica della vittima) per mancanza di prova che gli imputati avessero consapevolezza del deficit mentale; 3) la erronea qualificazione come estorsione anziché come truffa tentata (perché la minaccia sarebbe stata basata su pericoli immaginari) e, per Luigi, la contestazione della consumazione poiché l'ultima consegna di denaro sarebbe avvenuta sotto controllo degli investigatori; 4) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei punti relativi alla rilevata sussistenza delle aggravanti: ha ritenuto infondata la motivazione della Corte d'Appello sulla configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" senza prova della contemporanea presenza al momento della minaccia e ha ritenuto carente la motivazione circa la consapevolezza dei ricorrenti dello stato di deficit mentale della vittima ai fini dell'art. 61 n.5. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61 n.5 e 629 comma 2 (in relazione all'art. 628 comma 3 n.1) e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tali punti. Sono invece stati ritenuti infondati gli altri motivi di Luigi: la qualificazione come estorsione (e non truffa) e la consumazione del reato sono stati confermati; le censure sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state assorbite o dichiarate manifestamente infondate.
Norme richiamate
"se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite"
La Corte richiama il corretto significato letterale e sistematico: l'aggravante richiede la contemporanea presenza di più persone nel luogo e nel momento in cui viene esercitata la violenza o la minaccia, non un generico concorso di persone nel reato
Rimanda all'aggravamento previsto quando ricorre una delle circostanze elencate nell'art. 628; la sussistenza dell'aggravante va valutata con i criteri indicati dalle Sezioni Unite
Aggravante per avere approfittato dello stato di inferiorità fisica o psichica della vittima: richiede prova della consapevolezza da parte dell'agente dello stato di deficienza e che quest'ultimo abbia tratto vantaggio da tale situazione
Sez. Unite, n. 21837 del 29/03/2012 (Alberti)
"per integrare l'aggravante speciale delle 'più persone riunite' ... è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia"
Principio vincolante richiamato dalla Cassazione: l'aggravante è circostanziale e necessita della simultaneità della presenza, collegata alla modalità esecutiva della minaccia
Norma/criterio giurisprudenziale su estorsione vs truffa
Distinzione fondamentale: la truffa si ha quando il pericolo è inesistente e la vittima è indotta in errore; l'estorsione quando la minaccia è prospettata come reale e realizzabile dall'agente o da terzi, con coartazione della volontà della vittima. La consegna di denaro sotto controllo di polizia non esclude la consumazione dell'estorsione
Massime di principio
- Per l'aggravante "più persone riunite" è necessaria la contemporanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui si esercita la minaccia o violenza; la mera presenza in occasioni diverse o il semplice concorso non sono suffisienti
- L'aggravante dell'art. 61 n.5 richiede prova che l'autore fosse consapevole dello stato di inferiorità fisica o psichica della vittima e che abbia intenzionalmente approfittato di tale stato
- La distinzione tra estorsione e truffa dipende dalla percezione del pericolo da parte della vittima: se la minaccia è prospettata come reale e attribuita all'agente o a terzi reali, si configura l'estorsione; se invece si tratta di un errore indotto su un pericolo inesistente, può configurarsi la truffa
- La consegna di denaro anche sotto il controllo della polizia può integrare l'estorsione consumata: il controllo degli agenti non elimina lo stato di costrizione in cui la vittima si trova
- Se la prova relativa a circostanze aggravanti è carente o la motivazione è contraddittoria, la Cassazione può annullare la parte di sentenza relativa alle aggravanti e rinviare per un nuovo giudizio su quei soli profili
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