Cassazione Penale, Sentenza n. 31274/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/1975. I motivi di ricorso erano: 1) vizio per eccessiva attenzione alla sola personalità dell'imputato nella determinazione della pena; 2) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975, nonostante la questione fosse stata dedotta con i motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975 (capo B) perché estinto per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello (reato commesso il 10/9/2015; sentenza d'appello del 11/1/2021), tenendo conto del termine massimo di prescrizione (anni 5, ai sensi degli artt.157 e 161 c.p.) e del periodo di sospensione di 64 giorni dovuto all'emergenza pandemica. In conseguenza è stata rideterminata la pena residua in mesi 4 e giorni 20 di reclusione e euro 200,00 di multa, eliminando l'aumento per continuazione relativo alla contravvenzione. Il restante motivo (sulla quantificazione della pena per ricettazione) è stato respinto: la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena in sede di merito, confermando il principio di discrezionalità giudiziale nella commisurazione tra minimo e massimo edittale.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 110/1975
Contravvenzione contestata (capo B). La Corte ha rilevato che il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello e ne ha disposto l'annullamento per quel capo.
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione contestato; la Corte ha confermato la condanna e ritenuto corretta la quantificazione della pena effettuata dal giudice del merito.
art. 157, primo comma, cod. pen.
Norma relativa al termine di prescrizione (usata per calcolare la durata massima, in combinazione con l'art. 161).
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Norma integrativa per la determinazione del termine di prescrizione nella massima estensione invocata dalla Corte per verificare l'avvenuta estinzione del reato.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha richiamato che criteri come adeguatezza ed equità implicano gli elementi di cui a tale articolo e che la scelta del giudice tra minimo e massimo edittale rientra nella sua discrezionalità.
art. 129 e art. 609, secondo comma, cod. proc. pen.
Norme in tema di rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle limitazioni alla rilevazione d'ufficio quando il ricorso è inammissibile, precisando però che, se l'estinzione per prescrizione è dedotta con il ricorso di cassazione, essa può essere comunque pronunciata in sede di legittimità.
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013 (Rv. 256197)
Giurisprudenza citata per riaffermare che la determinazione della pena fra i limiti edittali è soggetta alla discrezionalità del giudice di merito e inappellabile in sede di legittimità se applicata in misura media o vicina al minimo.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Rv. 266818)
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso limita la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione; tuttavia le Sezioni Unite hanno precisato che, se la prescrizione è dedotta nel ricorso per cassazione, la Corte può comunque accoglierla e dichiarare l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di appello e tale circostanza viene dedotta in cassazione, la Corte di Cassazione può accertare e dichiarare l'estinzione del reato anche se il giudice d'appello non l'ha rilevata.
- La determinazione della pena operata dal giudice del merito, se effettuata in misura media o prossima al minimo edittale, è generalmente insindacabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali evidenti.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate tutte le cause sospensive e interruttive rilevanti (qui, tra l'altro, il periodo di sospensione collegato all'emergenza pandemica).
- La declaratoria di estinzione per prescrizione comporta la rimozione degli aumenti di pena correlati alla continuazione rispetto al capo estinto e la rideterminazione della pena residua per le altre imputazioni.
- La parte che intende far valere la prescrizione prima della sentenza d'appello dovrebbe eccepirla nel grado di merito per evitare rischi processuali; tuttavia, la deduzione in cassazione è idonea a farla emergere ai fini della dichiarazione di estinzione.
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