Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31274/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/1975. I motivi di ricorso erano: 1) vizio per eccessiva attenzione alla sola personalità dell'imputato nella determinazione della pena; 2) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975, nonostante la questione fosse stata dedotta con i motivi aggiunti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975 (capo B) perché estinto per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello (reato commesso il 10/9/2015; sentenza d'appello del 11/1/2021), tenendo conto del termine massimo di prescrizione (anni 5, ai sensi degli artt.157 e 161 c.p.) e del periodo di sospensione di 64 giorni dovuto all'emergenza pandemica. In conseguenza è stata rideterminata la pena residua in mesi 4 e giorni 20 di reclusione e euro 200,00 di multa, eliminando l'aumento per continuazione relativo alla contravvenzione. Il restante motivo (sulla quantificazione della pena per ricettazione) è stato respinto: la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena in sede di merito, confermando il principio di discrezionalità giudiziale nella commisurazione tra minimo e massimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Contravvenzione contestata (capo B). La Corte ha rilevato che il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello e ne ha disposto l'annullamento per quel capo.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione contestato; la Corte ha confermato la condanna e ritenuto corretta la quantificazione della pena effettuata dal giudice del merito.

  • art. 157, primo comma, cod. pen.

    Norma relativa al termine di prescrizione (usata per calcolare la durata massima, in combinazione con l'art. 161).

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Norma integrativa per la determinazione del termine di prescrizione nella massima estensione invocata dalla Corte per verificare l'avvenuta estinzione del reato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha richiamato che criteri come adeguatezza ed equità implicano gli elementi di cui a tale articolo e che la scelta del giudice tra minimo e massimo edittale rientra nella sua discrezionalità.

  • art. 129 e art. 609, secondo comma, cod. proc. pen.

    Norme in tema di rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle limitazioni alla rilevazione d'ufficio quando il ricorso è inammissibile, precisando però che, se l'estinzione per prescrizione è dedotta con il ricorso di cassazione, essa può essere comunque pronunciata in sede di legittimità.

  • Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013 (Rv. 256197)

    Giurisprudenza citata per riaffermare che la determinazione della pena fra i limiti edittali è soggetta alla discrezionalità del giudice di merito e inappellabile in sede di legittimità se applicata in misura media o vicina al minimo.

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Rv. 266818)

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso limita la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione; tuttavia le Sezioni Unite hanno precisato che, se la prescrizione è dedotta nel ricorso per cassazione, la Corte può comunque accoglierla e dichiarare l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di appello e tale circostanza viene dedotta in cassazione, la Corte di Cassazione può accertare e dichiarare l'estinzione del reato anche se il giudice d'appello non l'ha rilevata.
  • La determinazione della pena operata dal giudice del merito, se effettuata in misura media o prossima al minimo edittale, è generalmente insindacabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali evidenti.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate tutte le cause sospensive e interruttive rilevanti (qui, tra l'altro, il periodo di sospensione collegato all'emergenza pandemica).
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione comporta la rimozione degli aumenti di pena correlati alla continuazione rispetto al capo estinto e la rideterminazione della pena residua per le altre imputazioni.
  • La parte che intende far valere la prescrizione prima della sentenza d'appello dovrebbe eccepirla nel grado di merito per evitare rischi processuali; tuttavia, la deduzione in cassazione è idonea a farla emergere ai fini della dichiarazione di estinzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.