Cassazione Penale, Sentenza n. 31278/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 13/09/2021 che aveva, in parziale riforma del giudizio di primo grado, rideterminato le pene per i reati di rapina aggravata e danneggiamento (quest'ultimo riqualificato in tentato) ed escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. Turco censura l'inidoneità dell'azione relativamente al danneggiamento (capo B) ma ha poi rinunziato al ricorso; Salvi contesta la sussistenza del dolo di concorso nella rapina, la mancata qualificazione della sua condotta come favoreggiamento (avrebbe aiutato il complice solo dopo la rapina), la riconosciuta applicazione delle aggravanti arma e travisamento, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e della causa di non punibilità per tenue entità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
Per Turco Luigi il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia (art. 591 lett. d) c.p.p.) e viene condannato al pagamento delle spese processuali. Per Salvi Eros il ricorso viene dichiarato inammissibile nel merito: la Corte di Cassazione ritiene congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistente il dolo di concorso (sulla base di elementi obiettivi e indiziari quali accompagnamento al luogo, occultamento targa con telo, rinvenimento di oggetti usati per il travisamento nell'auto, il ruolo di accompagnatore e fuga), esclude il favoreggiamento (il contributo è precedente/contestuale e rafforza il proposito criminoso), conferma l'estensione delle aggravanti (arma e travisamento) anche al coautore e rigetta le richieste di attenuante speciale e della non punibilità per tenuità. Conseguono condanne al pagamento delle spese processuali e, per Salvi Eros, il versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 lett. d) c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per la parte che ha rinunciato.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi; utilizzata per disporre il pagamento delle spese e, con riferimento a profili di colpa, di somme alla cassa delle ammende.
art. 61 n. 5 c.p.
L'aggravante (uso di arma/travisamento) può estendersi al concorrente nel reato quando sia dimostrata la percezione e la condivisione del mezzo o del travisamento da parte di quest'ultimo.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per tenuità del fatto non è riconosciuta se il danno/nesso è valutato nel contesto di una sequenza criminosa più grave o quando sussistono indici ostativi quali movente vendicativo o rilevante disvalore complessivo.
art. 114 c.p.
L'attenuante del contributo di minima importanza non trova applicazione al 'palo' o a chi presta un contributo che, pur limitato, è causalmente e moralmente rilevante e rafforza l'efficacia dell'azione criminosa.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione comporta inammissibilità del ricorso e conseguente condanna alle spese: evitare rinunce non consapevoli.
- Il concorso di persone nel reato può sussistere anche se l'intesa si forma durante lo svolgimento dell'azione criminosa; la prova può fondarsi su elementi obiettivi e indiziari concatenati (accompagnamento, occultamento targa, oggetti rinvenuti, ruolo nella fuga).
- L'aiuto prestato prima o durante la consumazione (anche la funzione di palo o la messa a disposizione del mezzo) è compatibile con il concorso; il favoreggiamento è configurabile quando il contributo sia successivo e volto a eludere le indagini o sottrarre l'autore alla responsabilità.
- La presenza di oggetti utilizzati per travisarsi o la percezione della presenza di un'arma attribuite al correi rafforzano l'applicazione delle aggravanti anche nei confronti del complice che ne era a conoscenza o che ha concorso nell'azione.
- La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis va valutata nel contesto complessivo del fatto: la tenue entità del danno può essere superata da ulteriori elementi (movente, sequenza di reati, disvalore complessivo).
- Il ruolo di mero accompagnatore non è automaticamente di minima importanza: la valutazione della rilevanza del contributo deve considerare la funzione facilitatrice del reato (es. predisposizione via di fuga, occultamento prove).
- Le censure che si limitano a richiamare una diversa interpretazione dei fatti senza articolate allegazioni di travisamento non superano la valutazione della Corte di merito; la Cassazione verifica la legittimità della motivazione più che rivedere integralmente le evidenze.
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