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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31273/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., inosservanza dell'art. 597, comma 3, c.p.p., per una presunta incongruenza tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena. In particolare ha dedotto che la motivazione del giudice di primo grado indicava una pena meno grave ("mesi due di reclusione ed euro 150 di multa"), mentre il dispositivo riportava erroneamente una pena di maggior gravità ("mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa"): si trattava, secondo il ricorrente, di un evidente errore materiale che doveva essere corretto privilegiando la motivazione rispetto al dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha accertato che, successivamente alla pronuncia impugnata, il reato di ricettazione si è prescritto il 2 marzo 2021. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e non un autonomo reato, quindi ai fini della prescrizione si deve fare riferimento alla pena prevista dal primo comma (pena massima 8 anni). Tenuto conto degli atti interruttivi e del limite previsto dall'art. 161, secondo comma, c.p. (aumento non superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere), il termine di prescrizione è risultato pari a dieci anni; essendo il fatto accertato il 2/3/2011, la prescrizione è maturata il 2/3/2021. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Norma che punisce l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi; citata per indicare il capo a) del capo d'imputazione originario rispetto al quale la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha richiamato che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma non costituisce reato autonomo ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che ai fini della prescrizione si calcola il termine sulla pena del primo comma.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha fondato il gravame su tale disposizione lamentando violazione di norme di diritto in materia di determinazione della pena e incongruenze tra motivazione e dispositivo.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente con la tesi secondo cui la motivazione dovrebbe prevalere sulla formulazione errata del dispositivo quando quest'ultimo contiene un chiaro errore materiale; la norma è stata evocata per sostenere la correzione dell'errore materiale nella determinazione della pena.

  • art. 157 c.p.

    Stabilisce che il tempo necessario per la prescrizione è determinato in relazione alla pena edittale massima; applicato per calcolare il termine di prescrizione sulla base della pena prevista per il primo comma dell'art. 648 c.p.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Prevede che l'interruzione della prescrizione non possa comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere; utilizzata per determinare il limite massimo del periodo di prescrizione nel caso concreto.

  • art. 160, comma 3, c.p.

    Richiamato in combinazione con l'art. 161 per le regole sull'interruzione e sul calcolo della prescrizione; conferma i limiti alla maggiorazione del termine prescrizionale.

  • art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato si è estinto per prescrizione; norma applicata concretamente per disporre l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando in sede di rideterminazione della pena è invocato un "errore materiale" tra motivazione e dispositivo, va valutato se si tratta effettivamente di un errore riconoscibile obiettivamente: in caso di chiaro vizio materiale la motivazione può essere privilegiata, ma la questione va prospettata correttamente in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • L'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e non un reato autonomo: ai fini della prescrizione occorre fare riferimento alla pena edittale del primo comma.
  • Per calcolare la prescrizione si prende la pena massima edittale (art. 157 c.p.); le interruzioni incidono entro il limite di un quarto in più del tempo necessario a prescrivere (art. 161, comma 2, c.p.), quindi occorre verificare attentamente date di accertamento del reato e atti interruttivi per stabilire la data di estinzione per prescrizione.
  • Se la prescrizione matura successivamente alla pronuncia impugnata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
  • La richiesta di annullamento per prescrizione può essere sostenuta sia dal difensore che dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni in Cassazione; l'attenzione alla tempestività e alla documentazione delle date rilevanti è essenziale.
  • In situazioni simili è utile controllare se la qualificazione giuridica dell'ipotesi (reato unico vs. circostanza attenuante) incide sul calcolo della prescrizione: la qualificazione adottata dalla giurisprudenza può allungare o accorciare significativamente i termini prescrizionali.

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