Cassazione Penale, Sentenza n. 31276/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la violazione del diritto alla discussione orale in appello (omessa trattazione orale dell'udienza nonostante richiesta difensiva tempestiva) e la prescrizione del reato di ricettazione commesso il 03/01/2011. La difesa aveva inviato formale istanza di discussione orale con pec in data 24/11/2020 dopo essere stata notificata dell'anticipazione dell'udienza al 3/12/2020. Si contestava la tardività della richiesta in relazione alle disposizioni del d.l. n.149/2020 ma si sosteneva che la norma dei cinque giorni si applica solo alle udienze già fissate all'entrata in vigore del decreto e che, comunque, la richiesta era stata formulata nei termini utili rispetto alla nuova data.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la richiesta di discussione orale era tempestiva e la mancata trattazione orale integrava vizio. Dall'accoglimento del motivo è conseguita la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, rilevata d'ufficio in assenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., dato che del fatto era datato 03/01/2011 e è decorso il termine massimo di prescrizione di dieci anni (tenute presenti le sospensioni per Covid-19 e per rinvii). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. c)
Indica il vizio di motivazione (o altra violazione processuale) valido per il ricorso in cassazione; utilizzato per inquadrare la doglianza sulla mancata discussione orale.
artt. 602, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.
Richiamati nel quadro delle regole sul procedimento d'appello e sulle forme di svolgimento dell'udienza; la violazione di tali norme (omessa trattazione orale quando richiesta nei modi di legge) ha costituito motivo di annullamento.
art. 23, comma 4, d.l. n.149/2020 (e comma 6 della disposizione)
La Corte ha interpretato la disciplina transitoria come applicabile solo alle udienze già fissate all'entrata in vigore del decreto; non ha ritenuto che la richiesta di discussione fosse intempestiva per effetto del termine perentorio di cinque giorni previsto dalla norma.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere cause di proscioglimento che impediscano la declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha rilevato la prescrizione in assenza di tali cause.
norma sulla prescrizione (termine massimo di prescrizione di anni dieci richiamato dalla sentenza)
Applicata per calcolare la decorrenza e la durata del termine prescrizionale partendo dalla data del fatto (03/01/2011) e tenendo conto delle sospensioni (64 giorni per Covid-19 e 60 giorni per rinvio difensivo), con conclusione che il termine è interamente decorso.
Massime di principio
- La richiesta di discussione orale in appello deve essere formulata nei modi e nei termini previsti dalla legge: se la difesa dimostra la tempestività formale (es. tramite pec e notifiche) la mancata trattazione orale può costituire vizio di rilevanza ai fini della cassazione.
- Le disposizioni transitorie introdotte da decreti (come il d.l. n.149/2020) vanno interpretate in relazione al momento di fissazione dell'udienza: il termine dei cinque giorni si applica alle udienze già fissate all'entrata in vigore del decreto, non automaticamente a tutte le anticipate o modificate successivamente.
- La Corte di Cassazione può rilevare e dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando dal calcolo dei termini risulta che la prescrizione è maturata e non sussistono cause ostative di proscioglimento.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le sospensioni (per eventi come il Covid-19) e i giorni sospesi per legittimi impedimenti, ma anche tenuto conto di tali sospensioni il giudice deve verificare se il termine massimo è comunque decorso.
- Se il pubblico ministero in sede di legittimità ammette la prescrizione, ciò rafforza la possibilità per la Corte di annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- In situazioni analoghe, la documentazione della tempestività delle istanze difensive (pec, notifiche, ricevute) è cruciale per ottenere il riconoscimento di vizi procedurali e, se del caso, la declaratoria di prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31272/2022 del 22/08/2022
- Sentenza penale · 22 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31273/2022 del 22/08/2022
- Sentenza penale · 22 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31274/2022 del 22/08/2022
- Sentenza penale · 22 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31275/2022 del 22/08/2022
- Sentenza penale · 22 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31278/2022 del 22/08/2022
- Sentenza penale · 22 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31279/2022 del 22/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →