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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31275/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che confermava la condanna (pena: 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 600,00 di multa) pronunciata dopo rito abbreviato per i reati ricondotti agli artt. 56, 110, 628 c.p. Deducevano: errata valutazione del materiale probatorio (in particolare suggestione nel riconoscimento fotografico), erronea qualificazione giuridica del fatto (contestata la configurazione di rapina impropria e invocata la riqualificazione in tentato furto o in violazione di domicilio), e applicabilità dell'esimente della desistenza volontaria (art. 56 comma 3) e/o della diminuente del recesso attivo (art. 56 comma 4). Inoltre censuravano la mancata applicazione d'ufficio della diminuzione di pena da parte della Corte territoriale ai sensi dell'art. 597 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: la valutazione della prova (incluso il riconoscimento fotografico) era adeguatamente motivata dai giudici di merito e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità salvo specifici travisamenti non dimostrati; i fatti erano correttamente ricondotti alla fattispecie di tentata rapina impropria in considerazione del duplice segmento della condotta (atti idonei alla sottrazione seguiti da minaccia/violenza), con conseguente esclusione della desistenza volontaria perché gli atti già avevano innescato il processo causale verso l'evento; la diminuente del recesso attivo non ricorreva perché mancava una condotta attiva idonea ad interrompere il nesso causale; non sussisteva violazione dell'art. 597 c.p.p. in quanto la valutazione discrezionale del giudice di merito è insindacabile in Cassazione. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 56

    La Corte ha ritenuto che la desistenza volontaria (comma 3) non operi quando siano già compiuti atti diretti in modo non equivoco a commettere il reato; il recesso attivo (comma 4) richiede una condotta attiva idonea a interrompere il nesso causale e non è applicabile nel caso concreto.

  • codice penale, art. 628

    Il fatto è stato qualificato come tentata rapina impropria ex art. 628, valutando unitariamente gli atti idonei alla sottrazione e la successiva minaccia come reato complesso.

  • codice penale, art. 110

    Richiamato per la concorso di persone nel reato; applicazione conforme alla ricostruzione fattuale dei giudici di merito.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato nella prospettazione dei ricorrenti sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistano vizi di motivazione o travisamento delle emergenze processuali.

  • codice di procedura penale, artt. 189 e 213

    Riferimenti alle norme sulla valutazione e utilizzazione dei mezzi di prova (riconoscimento fotografico); la Cassazione ha confermato che la valutazione rimane di merito salvo specifici travisamenti.

  • codice di procedura penale, art. 597

    comma 5 richiamato nei motivi

    L'esercizio dei poteri officiosi del giudice d'appello è legittimo e la mancata evocazione difensiva non impediva alla Corte territoriale, ma la loro valutazioni rimangono discrezionali e insindacabili in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che ha consentito la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito delle prove: i giudizi di valutazione probatoria dei giudici di merito sono insindacabili in sede di legittimità salvo specifici e documentati travisamenti delle emergenze processuali.
  • Il riconoscimento fotografico è una prova atipica la cui efficacia dipende dall'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni; la sua valutazione spetta ai giudici di merito e deve essere adeguatamente motivata per essere sindacata in Cassazione.
  • L'esimente della desistenza volontaria (art. 56 comma 3 c.p.) è esclusa quando siano già stati compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare il reato, ossia quando il tentativo sia nella fattispecie considerato compiuto sotto il profilo causale.
  • La diminuente del recesso attivo (art. 56 comma 4 c.p.) richiede una condotta attiva idonea a interrompere il processo causale verso l'evento; la sua applicazione è questione di fatto valutata dal giudice di merito.
  • I poteri officiosi del giudice d'appello (art. 597 c.p.p.) non obbligano la Corte di Cassazione a rimediare a valutazioni discrete del merito e non costituiscono, di per sé, motivo di annullamento se la decisione è sufficientemente motivata.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la prospettazione di alternative qualificazioni giuridiche dei fatti (es. tentato furto vs. rapina impropria) è difficile da accogliere se la qualificazione operata dai giudici di merito è sorretta da motivazione logica e congrua.

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