Sentenza del 04/03/2015 n. 4310 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello dell'Ufficio contro la decisione della CTP di Siracusa. Ha denunciato la violazione dell'art. 327 c.p.c. e della legge n. 742/1969, sostenendo che, nel calcolo del termine annuale per impugnare una sentenza non notificata, dovevano essere esclusi i giorni del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestivo l'appello notificato il 4 luglio 2007 contro la sentenza di primo grado depositata il 22 maggio 2006. Al termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. dovevano infatti aggiungersi 46 giorni corrispondenti alla sospensione feriale. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, che dovrà esaminare nuovamente la controversia e decidere anche sulle questioni rimaste assorbite e sulle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha quindi deciso nel merito la legittimità del recupero IVA.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c. (testo previgente)
Termine annuale per l'impugnazione delle sentenze non notificate
Quando la sentenza non è stata notificata, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo di un anno dal deposito della decisione, applicabile al processo tributario tramite il richiamo dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Legge n. 742/1969, art. 1, comma 1
Non si tiene conto dei giorni dal primo agosto al quindici settembre di ogni anno
Il periodo di sospensione feriale dei termini processuali non deve essere computato nel termine per proporre l'impugnazione; nel caso concreto ciò comporta l'aggiunta di 46 giorni al termine annuale.
La norma concorre a disciplinare il computo dei termini processuali, che devono essere calcolati secondo le regole civilistiche, includendo il giorno iniziale secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3
Richiama nel processo tributario il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. per le sentenze non notificate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la sentenza non è stata notificata, l'impugnazione è soggetta al termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., nella versione temporalmente applicabile.
- Nel calcolo del termine lungo devono essere esclusi i giorni compresi nella sospensione feriale dei termini processuali; per il periodo previsto dalla normativa applicabile al caso esaminato, dal 1° agosto al 15 settembre, si aggiungono 46 giorni.
- Un'impugnazione che apparentemente supera l'anno dal deposito della sentenza può comunque essere tempestiva se nel periodo di calcolo ricade la sospensione feriale.
- La Cassazione, quando rileva che un appello è stato erroneamente dichiarato tardivo, può cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di merito, senza decidere direttamente la questione sostanziale controversa.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione richiede di accertare la data di deposito della sentenza, l'eventuale notificazione della stessa, la data di proposizione dell'impugnazione e l'applicazione ratione temporis delle norme sul computo dei termini.
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