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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38223/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso la prova del contratto di concessione di vendita e della clausola di esclusiva, nonché della domanda subordinata di arricchimento senza causa. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in via prudenziale in lire 5 miliardi, deducendo la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della controparte, ovvero in subordine l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., sul presupposto dell'esistenza di un contratto di concessione di vendita con clausola di esclusiva in suo favore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale per mancata prova del contratto e della clausola esclusiva, nonché la domanda subordinata; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2721 c.c. e dell'art. 346 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile la prova testimoniale sulla stipulazione del contratto; 2) violazione dell'art. 133 c.p.c. per il mancato accoglimento della sospensione del processo in relazione a un giudizio penale per falsa testimonianza e per la mancata rimessione in termini sul deposito della sentenza penale; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi ai comportamenti delle parti, che avrebbero dimostrato l'esecuzione del contratto di concessione di vendita; 4) omesso esame della falsa testimonianza del teste; 5) violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando in particolare che la prova testimoniale era stata comunque esaminata, che la testimonianza del teste era irrilevante per mancata prova del potere di rappresentanza verso terzi, e che i comportamenti esecutivi invocati non erano decisivi perché presupponevano comunque la prova della stipulazione del contratto quadro o normativo di concessione di vendita.

Norme richiamate

  • art. 2721 c.c.

    La regola sull'ammissibilità della prova testimoniale non è stata decisiva, poiché il rilievo della Corte d'appello circa il valore elevato del contratto era un obiter dictum e la prova testimoniale era stata comunque ammessa ed esaminata.

  • art. 346 c.p.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità della questione in appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per irrilevanza rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 133 c.p.c.

    La censura relativa alla sospensione del processo per pendenza di un giudizio penale e alla rimessione in termini è stata ritenuta inammissibile perché priva di interesse, essendo stata comunque ritenuta irrilevante la testimonianza contestata.

  • art. 1325 c.c.

    La doglianza sulla mancanza dei requisiti del contratto non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla mancata prova della stipulazione del contratto quadro.

  • art. 1326 c.c.

    La Corte d'appello non ha escluso la rilevanza in astratto della dichiarazione del teste come fatto idoneo alla conclusione del contratto, ma l'ha ritenuta inidonea per difetto di prova del potere di impegnare la società verso terzi.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda subordinata era proposta in via di arricchimento senza causa, ma è rimasta assorbita nel rigetto delle domande principali e comunque respinta nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito fonda il rigetto sulla mancata prova di un fatto costitutivo decisivo, le censure di legittimità devono confrontarsi con tale ratio decidendi: i motivi che colpiscono profili marginali o affermazioni incidentali sono inammissibili.
  • L'eventuale contestazione sulla nullità o inammissibilità della prova testimoniale non è utile se la prova è stata comunque ammessa e valutata dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni di un soggetto possono essere irrilevanti come prova della stipulazione del contratto se non è dimostrato che egli fosse munito del potere di impegnare la società verso i terzi.
  • I comportamenti successivi delle parti possono assumere rilievo quale esecuzione di un contratto quadro o normativo solo se sia prima provata l'esistenza del contratto stesso; in mancanza di tale prova, essi non sono decisivi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando la doglianza investe questioni che, anche se accolte, non inciderebbero sull'esito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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