Cassazione Civile, Ordinanza n. 08915/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da un docente alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento. Il lavoratore ha chiesto il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi prestati, anche mediante disapplicazione delle norme che limitano la ricostruzione della carriera e con condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale ha escluso l'illegittimità del termine ma ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera nei limiti della prescrizione; la Corte d'appello ha poi respinto l'appello della Provincia e, in parziale accoglimento di quello del lavoratore, ha rideterminato il credito. In cassazione la Provincia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 l. n. 312/1980, degli artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994, della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e di norme contrattuali provinciali, sostenendo che il personale a termine non potesse ottenere l'anzianità piena e il trattamento economico corrispondente; 2) violazione degli artt. 112 e 340 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse accolto una domanda nuova e che l'appello incidentale fosse tardivo per mancata riserva contro la sentenza parziale; 3) violazione dell'art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, per avere la Corte ricalcolato l'anzianità senza applicare il limite previsto per il servizio preruolo; 4) violazione della disciplina provinciale e del CCNL, per avere ricostruito la carriera applicando i contratti vigenti al maturare di ciascuno scatto anziché quelli vigenti all'immissione in ruolo; 5) violazione dell'art. 36 Cost. per non avere detratto la retribuzione estiva corrisposta anche ai supplenti. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili, richiamando la propria giurisprudenza sulla diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro e sulla disapplicazione delle norme interne o contrattuali incompatibili con essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Provincia autonoma di Trento. Ha confermato la decisione di merito che riconosce al docente a tempo determinato il diritto all'inserimento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e alle differenze retributive conseguenti. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla dedotta legittimità del diverso trattamento economico dei supplenti rispetto ai docenti di ruolo, all'asserita novità della domanda, all'applicazione del limite di cui all'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, alla disciplina contrattuale provinciale e alla pretesa detrazione della retribuzione estiva. Quanto al secondo e al quinto motivo, ha anche evidenziato profili di inammissibilità per difetto di specificità e di riferibilità al decisum. La Provincia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina del servizio scolastico, ma ritenuto non idoneo a escludere il diritto del personale a termine al medesimo trattamento economico del personale di ruolo, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro UE.
artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994
l'art. 485 disciplina il diverso riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell'assunzione in ruolo e non può essere utilizzato per limitare il rimedio contro il trattamento discriminatorio del personale a termine; l'art. 526 è solo menzionato nel motivo.
clausola 4 dell'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
è norma di diretta applicazione e vieta la discriminazione del lavoratore a tempo determinato rispetto al lavoratore a tempo indeterminato; impone il riconoscimento dell'anzianità maturata e del correlato trattamento retributivo, salvo ragioni oggettive non ravvisate nel sistema di reclutamento provinciale.
direttiva 1999/70/CE
richiamata come fonte eurounitaria del divieto di discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato.
artt. 83 e 86 CCPL del personale docente della Provincia di Trento del 29.11.2004
norme della contrattazione provinciale invocate dalla ricorrente, ma non idonee a superare il principio eurounitario di non discriminazione.
art. 3 accordo secondo biennio economico 2000-2001 del 15.5.2001 per il personale docente della Provincia Autonoma di Trento
richiamato dalla ricorrente come disciplina contrattuale interna, senza rilievo ostativo rispetto alla tutela del personale a termine.
art. 22 accordo provinciale biennio economico 2008-2009 per il personale docente della Provincia Autonoma di Trento
richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto sufficiente a giustificare un trattamento economico differenziato.
la ricorrente lo invoca erroneamente; la Corte osserva che, se si deduce una domanda nuova in appello, la norma pertinente sarebbe l'art. 345 c.p.c.
richiamato dalla Corte come norma che disciplina l'inammissibilità delle domande nuove in appello, ma ritenuta non violata nel caso concreto perché la richiesta del lavoratore non introduceva una domanda nuova.
la censura sulla tardività dell'appello incidentale è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di trascrizione dei passaggi rilevanti della sentenza parziale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici e riferiti alla decisione impugnata; censure non correlate al decisum sono inammissibili.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per il difetto di specificità del motivo fondato sull'art. 340 c.p.c., poiché mancava la riproduzione degli atti e dei passaggi decisivi della sentenza di primo grado.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione all'omesso deposito della sentenza parziale di primo grado su cui si fondava la doglianza.
art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011
la clausola che limita il mantenimento del maggior valore stipendiale 'ad personam' ai soli assunti a tempo indeterminato viola la clausola 4 dell'Accordo quadro e va disapplicata, con estensione del beneficio anche al lavoratore a termine poi immesso in ruolo.
art. 17 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 18 del 27.12.2011
norma provinciale richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta idonea a giustificare la discriminazione economica dedotta.
Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 744 del 20.4.2012
atto amministrativo richiamato dalla ricorrente, privo di efficacia derogatoria rispetto al principio di parità di trattamento tra tempo determinato e indeterminato.
art. 36 Cost.
invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di considerare la proporzionalità della retribuzione e di detrarre la retribuzione estiva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato, quale conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel lavoro scolastico pubblico a tempo determinato, il divieto di discriminazione di derivazione eurounitaria impone il riconoscimento dell'anzianità maturata mediante una successione di contratti a termine e del conseguente trattamento economico previsto per il personale a tempo indeterminato, salvo una ragione oggettiva che giustifichi il diverso trattamento.
- Le norme interne o contrattuali che disciplinano il riconoscimento dei servizi preruolo o la progressione stipendiale non possono essere applicate in modo da mantenere un trattamento deteriore per il lavoratore a termine quando ciò si ponga in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
- La disciplina del riconoscimento dei servizi preruolo prevista per il momento dell'immissione in ruolo non coincide con il rimedio contro la discriminazione retributiva del personale a termine: il primo istituto non può essere usato per ridurre il secondo.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e strettamente riferiti alla motivazione della sentenza impugnata; censure astratte o non correlate al decisum sono inammissibili.
- La doglianza di novità della domanda in appello non è fondata quando la parte richiede soltanto l'applicazione coerente della medesima regola giuridica già posta a base della domanda introduttiva, anche se sotto il profilo della disapplicazione di una norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione.
- Una clausola contrattuale o un atto amministrativo che riservi un beneficio economico ai soli lavoratori già assunti a tempo indeterminato non può essere opposto al lavoratore che abbia prestato servizio a termine se ciò realizza una discriminazione non sorretta da ragioni oggettive.
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