Cassazione Civile, Ordinanza n. 32842/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla negoziazione e dall’incasso, presso una banca diversa da quella emittente, di due assegni circolari recanti clausola di non trasferibilità e intestati al de cuius dei ricorrenti. Gli assegni, per importi complessivi indicati in sentenza, erano collegati all’erogazione di un finanziamento e furono accreditati sul conto di un terzo, nonostante il titolo fosse intestato al beneficiario. Il beneficiario originario agiva chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale per quanto illegittimamente sottratto e del danno non patrimoniale; dopo il suo decesso, gli eredi proseguivano il giudizio. In primo grado e in appello la pretesa era stata accolta solo in minima parte, limitatamente agli esborsi per le rate di ammortamento del finanziamento trattenute sullo stipendio del de cuius, mentre era stata esclusa la risarcibilità automatica del danno da illegittima negoziazione dei titoli. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 1218 c.c., 1189 c.c. e 1176, comma 2, c.c., sostenendo di avere assolto l’onere probatorio dimostrando l’inadempimento della banca negoziatrice per aver consentito l’incasso di titoli non trasferibili da parte di soggetto non legittimato, mentre le banche non avrebbero provato cause esimenti o la propria diligenza professionale; 2) violazione dell’art. 43 R.D. n. 1736/1933 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice e avrebbe omesso di valutare il danno non patrimoniale e la riduzione della capacità economica del de cuius; 3) violazione del D.M. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese, contestando la parziale compensazione e l’ammontare liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il danno fosse in re ipsa per la mera illegittima negoziazione dei titoli e aveva accertato, in fatto, la mancanza di prova di un danno patrimoniale ulteriore rispetto agli esborsi sostenuti per le rate di finanziamento, oltre alla mancata dimostrazione del danno non patrimoniale. Tale valutazione è stata considerata di merito e quindi insindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato respinto perché il calcolo delle spese era stato effettuato sul corretto scaglione e la censura sulla liquidazione delle spese del grado di appello è stata ritenuta generica. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con l’accertamento di merito sulla mancanza di prova del danno
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che non era stata provata in concreto l’esistenza del danno ulteriore
evocato per la responsabilità contrattuale della banca; la Corte ha escluso che la mera illegittima negoziazione bastasse a fondare il danno risarcibile
richiamato dai ricorrenti nel quadro della responsabilità della banca, senza accoglimento da parte della Corte
richiamato quale parametro di diligenza professionale della banca
art. 43 R.D. n. 1736/1933
articolo 43 della legge assegni
evocato come norma violata per l’incasso di assegni non trasferibili da parte di soggetto non legittimato
invocato per lamentata omessa pronuncia/ultrapetizione, ma la censura non è stata accolta
comma primo, n. 3; comma primo, numeri 3 e 5
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame
richiamato per contestare la liquidazione delle spese, ma senza evidenza di errore di calcolo
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La mera illegittima negoziazione di un assegno non trasferibile non determina automaticamente, di per sé, un danno risarcibile in capo al beneficiario: il danno deve essere specificamente allegato e provato.
- Ai fini della responsabilità della banca negoziatrice per pagamento di titolo non trasferibile a soggetto non legittimato, l’allegazione dell’inadempimento non esonera il danneggiato dall’onere di dimostrare l’effettiva lesione patrimoniale o non patrimoniale subita.
- Il danno non può essere identificato con il solo inadempimento o con la sola violazione della regola di pagamento del titolo, poiché ciò trasformerebbe la responsabilità in una forma di danno punitivo non ammessa nel sistema ordinario.
- La valutazione circa l’esistenza e l’entità del danno, se sorretta da motivazione e basata su apprezzamenti di fatto, è insindacabile in cassazione salvo specifici vizi denunciabili nei limiti del giudizio di legittimità.
- La contestazione della liquidazione delle spese processuali deve indicare in modo specifico l’errore di calcolo o di applicazione dei parametri, altrimenti è generica e inammissibile.
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