Cassazione Civile, Ordinanza n. 34467/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due società consorziate avevano promosso un giudizio arbitrale contro il consorzio per ottenere, da un lato, la declaratoria di invalidità della delibera consortile del 26.10.2014 e della conseguente approvazione dei bilanci e, dall'altro, la condanna del consorzio al rimborso di costi di approvvigionamento idrico e di energia elettrica. Il consorzio aveva resistito, eccependo anche la competenza del tribunale, e in via riconvenzionale aveva chiesto la condanna delle società al pagamento di quote consortili per più annualità. Il lodo aveva dichiarato il difetto di competenza degli arbitri sulle domande delle società, rigettandole per il resto, e aveva rigettato anche la domanda riconvenzionale del consorzio, compensando le spese. Il consorzio ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, che ha respinto l'impugnazione; quindi ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa rilevazione della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta delibera del 23.6.2019 di riapprovazione dei bilanci e dei criteri di riparto; 2) violazione del giudicato esterno asseritamente derivante da un precedente lodo dichiarato esecutivo; 3) violazione dell'art. 829 c.p.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte ritenuto non denunciabile l'errore di diritto e l'illogicità della motivazione del lodo; 4) violazione dell'art. 829 c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di compensazione delle spese disposta dagli arbitri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di interesse e di specificità/autosufficienza: le domande principali delle società non erano più in discussione, non essendo stata impugnata la declaratoria arbitrale di incompetenza su di esse, e la sopravvenuta delibera del 2019 non era stata adeguatamente trascritta né spiegata quanto alla sua incidenza sulla domanda riconvenzionale del consorzio. Il terzo motivo è stato ritenuto non fondato perché la Corte d'appello non aveva negato in assoluto l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di diritto, ma aveva soltanto escluso che le norme processuali invocate fossero norme di ordine pubblico e aveva considerato che, nel caso concreto, il ricorrente stava in realtà censurando il merito della valutazione arbitrale sulle tabelle di riparto. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, essendo corretta la compensazione delle spese per reciproca soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la Corte ribadisce la disciplina dell'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto e chiarisce che, nel caso concreto, la Corte d'appello non aveva escluso in astratto tale censura, ma aveva solo negato che le norme processuali invocate integrassero norme di ordine pubblico.
i motivi sono stati esaminati come censure di nullità e violazione di legge, ma alcuni sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse e di specificità.
il giudicato esterno è stato evocato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché le domande delle società non erano più parte del thema decidendum nel giudizio di impugnazione del lodo.
richiamato in relazione alla regolazione delle spese, che sono state poste a carico del soccombente nel giudizio di cassazione.
la compensazione disposta dagli arbitri è stata ritenuta corretta per reciproca soccombenza.
invocato dal ricorrente come parametro violato, ma non ritenuto norma di ordine pubblico.
invocato dal ricorrente come parametro violato, ma non ritenuto norma di ordine pubblico.
invocato dal ricorrente come parametro violato, ma non ritenuto norma di ordine pubblico.
la Corte ricorda che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, ma ciò non sana i vizi di specificità del motivo.
richiamato in relazione alla memoria depositata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
d.lgs. n. 40 del 2006, art. 24
richiamato per la disciplina transitoria dell'art. 829 c.p.c. riformato.
d.lgs. n. 40 del 2006, art. 27
richiamato per l'applicazione temporale della riforma dell'arbitrato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo, la censura di cessazione della materia del contendere è ammissibile solo se il fatto sopravvenuto incide effettivamente sul thema decidendum ancora devoluto al giudice; se una domanda non è più parte della controversia per mancata impugnazione della relativa statuizione, la questione difetta di interesse.
- La deduzione di sopravvenienze estintive o modificative richiede specificità: il ricorrente deve allegare in modo puntuale il contenuto del fatto sopravvenuto e spiegare come esso elimini integralmente la pretesa o la contestazione residua.
- L'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto è regolata dalla disciplina vigente al momento della convenzione arbitrale, se questa è anteriore alla riforma, ma la censura è ammissibile solo nei limiti in cui si denunci realmente una violazione di norme di diritto e non una mera rivisitazione del merito della decisione arbitrale.
- Le norme processuali ordinarie invocate come parametri di nullità non diventano per ciò solo norme di ordine pubblico; occorre verificare se la doglianza investa davvero un principio fondamentale dell'ordinamento o, invece, la valutazione di merito compiuta dagli arbitri.
- La compensazione delle spese è corretta quando ricorre una situazione di reciproca soccombenza, e la relativa statuizione non può essere utilmente censurata se trova adeguato supporto nel concreto esito delle domande contrapposte.
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