Cassazione Civile, Sentenza n. 8761/2021 del 30/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
i ricorrenti contestavano che la Corte d'appello non aveva considerato documenti prodotti nella comparsa di risposta e in appello (l'atto di compravendita, i titoli edilizi allegati, il certificato di destinazione urbanistica e la richiesta di certificato di abitabilità/agibilità) che dimostrerebbero la regolarità e la commerciabilità dell'immobile; denunciavano altresì omesso esame di documenti decisivi (tra cui sentenza penale e nota dell'ufficio urbanistico) e violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e dell'art. 360 c.p.c. n. 5.
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello aveva esaminato i fatti e correttamente valorizzato l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale, che rendeva irrilevanti o superati i titoli edilizi prodotti dai ricorrenti. La pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati ascritti al costruttore non incideva sull'accertamento civile del grave inadempimento dei ricorrenti (promessa di vendita di immobile soggetto a ordine di demolizione e quindi di fatto non trasferibile). I documenti prodotti tardivamente in appello sono stati considerati non rilevanti. Il ricorso è stato quindi respinto; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di giudizio a favore del controricorrente (liquidate in euro 7.600 oltre spese generali e accessori) e sussistono i presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
principio sull'onere della prova: il ricorrente sostiene che avrebbe provato la regolarità del fabbricato, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi prodotti non fossero decisivi rispetto all'ordine di demolizione e quindi non abbiano assolto l'onere probatorio a loro favore
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
motivazione del ricorso per omesso esame di documenti decisivi: la Corte ha valutato che la Corte d'appello ha invece esaminato i fatti e che i documenti invocati non mutavano l'esito perché superati dall'ordine di demolizione o prodotti tardivamente
artt. 651 e 654 c.p.p.
richiamati dai ricorrenti in relazione a questioni connesse alla produzione di atti del procedimento penale; la Corte ha però osservato che l'estinzione per prescrizione dei reati penali non incide automaticamente sull'accertamento civile relativo all'impossibilità di trasferire l'immobile
art. 345 c.p.c.
invocato per omesso esame di pronunce di merito; la Corte ha ritenuto che la sentenza penale e la nota comunale, anche se richiamate, non mutavano l'accertamento di primo e secondo grado in ordine all'inadempimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma sul contributo unificato: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso
Massime di principio
- La produzione di titoli edilizi e certificati non è decisiva se esiste un ordine di demolizione formalmente accertato: l'ordine di demolizione prevale e rende i titoli 'superati' rispetto alla commerciabilità dell'immobile
- L'estinzione del reato per prescrizione nel processo penale non cancella automaticamente le conseguenze civili già accertate (es. ordine di demolizione che rende impossibile la stipula del definitivo)
- L'onere della prova grava sulla parte che afferma la regolarità o l'assenza di impedimenti: documenti prodotti tardivamente possono essere considerati inammissibili o irrilevanti
- Il giudice civile valuta l'attualità e l'efficacia dei documenti rispetto alla situazione di fatto rilevante al momento della domanda; atti penali o amministrativi successivi o estinti possono non incidere sull'accertamento civile
- In casi di contestazione sulla regolarità urbanistica/edilizia è fondamentale produrre tempestivamente prove complete e aggiornate; la mancata tempestiva produzione può determinare l'esito sfavorevole e la condanna alle spese
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8716/2021 del 30/03/2021
- Sentenza civile · 30 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8717/2021 del 30/03/2021
- Sentenza civile · 30 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8718/2021 del 30/03/2021
- Sentenza civile · 30 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8719/2021 del 30/03/2021
- Sentenza civile · 30 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8720/2021 del 30/03/2021
- Sentenza civile · 30 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8721/2021 del 30/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →