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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02666/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso di parte dell'IRAP versata per il 2010, limitatamente ai compensi percepiti per incarichi di vice-presidente del consiglio di amministrazione di una banca cooperativa e di presidente/sindaco in collegi sindacali di società di capitali. Dopo il diniego dell'Ufficio, aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il diniego. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che quei compensi non dovessero essere assoggettati a IRAP perché le relative attività erano svolte senza autonoma organizzazione, essendo gestite con l'organizzazione professionale dell'ente presso cui operava, e comunque senza utilizzo della propria autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR che aveva negato il rimborso IRAP. Ha osservato che il libero professionista che svolga incarichi di amministratore o sindaco non è automaticamente escluso dall'IRAP e che, in caso di domanda di rimborso, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione con riferimento a tali attività. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che il contribuente non aveva provato la totale separatezza tra gli incarichi societari e l'attività professionale svolta tramite la propria struttura, dipendenti e collaboratori. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IRAP, il libero professionista che percepisca compensi per incarichi di amministratore o sindaco non è escluso automaticamente dall'imposizione: occorre verificare in concreto l'esistenza o meno dell'autonoma organizzazione riferita a tali attività.
  • Quando il contribuente domanda il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta, grava su di lui l'onere di provare i presupposti del rimborso, e quindi anche l'assenza dell'autonoma organizzazione rispetto ai compensi di cui chiede la restituzione.
  • Se il professionista svolge contestualmente più attività collegate alla propria struttura professionale e non dimostra una netta separazione tra tali incarichi e l'organizzazione dello studio, il giudice può ritenere legittimo il diniego del rimborso IRAP.
  • L'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'utilizzo di dipendenti, collaboratori e strutture dello studio professionale è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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