Cassazione Civile, Ordinanza n. 02666/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di parte dell'IRAP versata per il 2010, limitatamente ai compensi percepiti per incarichi di vice-presidente del consiglio di amministrazione di una banca cooperativa e di presidente/sindaco in collegi sindacali di società di capitali. Dopo il diniego dell'Ufficio, aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il diniego. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che quei compensi non dovessero essere assoggettati a IRAP perché le relative attività erano svolte senza autonoma organizzazione, essendo gestite con l'organizzazione professionale dell'ente presso cui operava, e comunque senza utilizzo della propria autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR che aveva negato il rimborso IRAP. Ha osservato che il libero professionista che svolga incarichi di amministratore o sindaco non è automaticamente escluso dall'IRAP e che, in caso di domanda di rimborso, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione con riferimento a tali attività. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che il contribuente non aveva provato la totale separatezza tra gli incarichi societari e l'attività professionale svolta tramite la propria struttura, dipendenti e collaboratori. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Norma richiamata come parametro per verificare la soggezione a IRAP in presenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza IRAP dei compensi percepiti per gli incarichi societari svolti senza autonoma organizzazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il libero professionista che percepisca compensi per incarichi di amministratore o sindaco non è escluso automaticamente dall'imposizione: occorre verificare in concreto l'esistenza o meno dell'autonoma organizzazione riferita a tali attività.
- Quando il contribuente domanda il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta, grava su di lui l'onere di provare i presupposti del rimborso, e quindi anche l'assenza dell'autonoma organizzazione rispetto ai compensi di cui chiede la restituzione.
- Se il professionista svolge contestualmente più attività collegate alla propria struttura professionale e non dimostra una netta separazione tra tali incarichi e l'organizzazione dello studio, il giudice può ritenere legittimo il diniego del rimborso IRAP.
- L'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'utilizzo di dipendenti, collaboratori e strutture dello studio professionale è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
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