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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41249/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di due ordinanze: (i) ordinanza del 5 marzo 2025 per non aver revocato la confisca dell'autovettura dopo il positivo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (richiamando artt. 56-bis, quinto comma, e 63, quarto comma, legge n. 689/1981); (ii) ordinanza dell'8 maggio 2025 che ha aggiunto la confisca mediante procedura di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.), contestata perché inammissibile su una sentenza già passata in giudicato e perché ha modificato sostanzialmente il contenuto della decisione

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza dell'8 maggio 2025 che disponeva la confisca: la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. non poteva essere utilizzata perché (i) la correzione ha inciso sul contenuto essenziale della decisione aggiungendo una sanzione, e (ii) la correzione non è applicabile a provvedimenti definitivi dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente è venuto meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione dell'ordinanza del 5 marzo 2025, che è stata dichiarata inammissibile per questa parte. La Corte ha inoltre chiarito che, se l'autovettura è ancora in sequestro, il ricorrente deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione che deciderà sulla restituzione secondo la procedura semplificata (art. 667, comma 4, e art. 676 c.p.p.), e ha ricordato che, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., la confisca disposta in sentenza deve essere revocata in caso di positivo svolgimento della sanzione sostitutiva

Norme richiamate

  • art. 20-bis, primo comma, n. 4) cod. pen.

    Disciplina la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; utilizzata per ricostruire l'effetto sostitutivo della pena applicata a Miotto

  • art. 56-bis, quinto comma, legge n. 689/1981

    Richiamata come base normativa per sostenere che la confisca dovesse essere revocata dopo il positivo espletamento della pena sostitutiva

  • art. 63, quarto comma, legge n. 689/1981

    Richiamata insieme all'art. 56-bis per supportare la tesi sulla revoca della misura di confisca dopo l'esecuzione della sanzione sostitutiva

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Prevede la correzione di errori materiali: la Corte ricorda che tale procedura è limitata a errori formali o di espressione che non incidono sul contenuto decisionale e non può essere impiegata per introdurre o modificare sanzioni essenziali

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione per interventi su provvedimenti definitivi e prevede che il giudice proceda su richiesta del Pubblico ministero, dell'interessato o del difensore; l'omessa richiesta rende il provvedimento adottato d'ufficio affetto da nullità insanabile

  • art. 667, comma 4, e art. 676 cod. proc. pen.

    Indicano la procedura semplificata a disposizione del giudice dell'esecuzione per materie come la restituzione di cose sequestrate; la Corte invita il ricorrente a usare tale via per ottenere la restituzione del veicolo

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che l'adozione d'ufficio di provvedimenti spettanti a istanza è causa di nullità insanabile

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada

    Stabilisce che la confisca dell'autoveicolo disposta in sentenza va revocata se è stato positivamente svolto il lavoro di pubblica utilità; la Corte ne trae la conseguenza che la confisca non avrebbe dovuto permanere

Massime di principio

  • La procedura di correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.) è limitata a errori formali/di trascrizione che non incidono sul contenuto decisorio; non può essere usata per introdurre o modificare sanzioni o elementi essenziali della decisione
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice che ha emesso la sentenza usando l'art. 130 c.p.p.; per modifiche di provvedimenti definitivi va utilizzata la procedura prevista dagli artt. 666 e 667 c.p.p., su istanza delle parti o del pubblico ministero
  • Se una confisca è stata disposta in sentenza ma la pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) è stata positivamente eseguita, le norme speciali (art. 186, comma 9-bis, C.d.S. insieme agli artt. 56-bis/63 legge 689/1981) possono imporre la revoca della confisca
  • In presenza di sequestro non ancora revocato dopo l'annullamento o l'illegittimità della confisca, il soggetto interessato deve chiedere la restituzione al giudice dell'esecuzione secondo la procedura semplificata (art. 667, comma 4, e art. 676 c.p.p.)
  • I ricorsi contro provvedimenti non pregiudizievoli o che non producono effetti negativi possono essere dichiarati inammissibili per mancanza di interesse una volta venuto meno l'atto impugnato

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