Cassazione Civile, Ordinanza n. 31949/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui venivano richieste sanzioni per tardivi versamenti IRAP relativi all'anno d'imposta 2006. La società aveva presentato una dichiarazione integrativa, correggendo un errore della dichiarazione originaria e versando la maggiore imposta, con applicazione del ravvedimento operoso nella misura ridotta di 1/5 dell'imposta dovuta. La CTR aveva ritenuto applicabile il ravvedimento e aveva quindi annullato la pretesa sanzionatoria ordinaria. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 206/2006 conv. in l. n. 234/2006, dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e della l. n. 212/2000, sostenendo che la norma speciale escludeva il ravvedimento operoso per ogni violazione dell'obbligo di versamento IRAP 2006, anche se emersa tramite dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ritiene che la disposizione speciale sull'IRAP 2006 vada interpretata nel senso di escludere il ravvedimento operoso in ogni ipotesi di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'IRAP dovuta per quell'anno, senza distinguere tra omesso versamento dell'imposta dichiarata e tardivo versamento conseguente a dichiarazione integrativa. Cassa quindi la sentenza della CTR Lombardia e rinvia alla medesima Commissione, in diversa composizione, per nuovo esame, anche al fine di valutare l'eventuale applicazione del favor rei in base allo ius superveniens rappresentato dal d.lgs. n. 158/2015, con regolazione anche delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato che ha condotto all'emissione della cartella di pagamento
"In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ... non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ..."
norma speciale che esclude il ravvedimento operoso per i tardivi versamenti IRAP dell'annualità 2006
legge di conversione del d.l. n. 206/2006
disciplina generale del ravvedimento operoso, ritenuta non applicabile per effetto della norma speciale sull'IRAP 2006
norma sanzionatoria ordinaria richiamata per la misura delle sanzioni dovute in assenza di ravvedimento
invocata dalla contribuente, ma ritenuta non idonea a prevalere su una fonte primaria di pari rango come il decreto-legge speciale
art. 1, comma 3, del d.l. n. 106/2005
precedente disciplina analoga richiamata quale antecedente della normativa del 2006, applicabile in modo estensivo a ogni violazione dell'obbligo di versamento IRAP
legge di conversione del d.l. n. 106/2005
ius superveniens da valutare in rinvio ai fini dell'eventuale favor rei
disposizione che ha modificato l'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, rilevante per il giudice di rinvio
richiamato anche nel contesto dello ius superveniens per verificare il possibile effetto favorevole al contribuente
Massime di principio
- La norma speciale che esclude il ravvedimento operoso per i versamenti IRAP di un determinato periodo d'imposta si applica a tutte le violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo, senza distinzione tra omesso versamento dell'importo originariamente dichiarato e maggiore imposta emersa successivamente con dichiarazione integrativa.
- In presenza di una disciplina speciale di esclusione del beneficio sanzionatorio, non è consentito limitare l'ambito applicativo della norma in base alla diversa qualificazione formale dell'errore dichiarativo, quando il risultato sostanziale è comunque un parziale omesso versamento dell'imposta dovuta.
- L'interpretazione della disciplina sanzionatoria deve evitare esiti irragionevoli, come il trattamento più favorevole di un illecito sostanzialmente più grave rispetto a uno meno grave, a parità di anno d'imposta e di obbligo di versamento.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve verificare anche l'eventuale applicazione del favor rei in presenza di ius superveniens più favorevole al contribuente, ove la nuova disciplina sanzionatoria sia sopravvenuta alla fattispecie
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