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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02388/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di una dipendente dal personale della Presidenza del Consiglio dei ministri a quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In primo grado la lavoratrice aveva ottenuto la condanna del Ministero al pagamento di un importo mensile a titolo di indennità di specificità organizzativa prevista dal contratto collettivo integrativo dell’amministrazione di provenienza, con decorrenza dal 2011. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi, ma il testo dell’ordinanza si sofferma sul primo: la dedotta nullità della sentenza d’appello per erronea individuazione della domanda. Secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare una domanda di mantenimento del trattamento economico complessivo goduto presso l’ente di provenienza dopo il trasferimento, e non una domanda di conservazione della specifica indennità di specificità organizzativa. La Corte di cassazione ricostruisce il contenuto dell’originario ricorso e ritiene, invece, che la domanda fosse proprio quella di ottenere, anche dopo il trasferimento, l’indennità prevista dalla contrattazione integrativa dell’amministrazione cedente, assumendone l’ultrattività. Gli ulteriori motivi risultano assorbiti perché riferiti a una diversa pretesa, cioè al mantenimento del trattamento economico in godimento.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Conferma quindi la correttezza della decisione della Corte d’appello che aveva accolto l’appello del Ministero e negato il diritto della lavoratrice a percepire, dopo il passaggio, l’indennità di specificità organizzativa prevista per il personale dell’amministrazione di provenienza. La Corte ribadisce che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il personale trasferito ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001 è assoggettato al contratto collettivo del cessionario; la temporanea ultrattività della contrattazione del cedente opera solo se il cessionario non abbia recepito alcun contratto, ipotesi esclusa nel sistema del pubblico impiego privatizzato. L’art. 2 d.l. n. 262/2006 non deroga a tale regola, ma mira soltanto a preservare la continuità del rapporto e il livello economico complessivamente acquisito, non a cristallizzare singole voci stipendiali della precedente amministrazione. La ricorrente è quindi condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per asserita errata individuazione della domanda.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    viene indicato come norma che disciplina il passaggio di personale tra amministrazioni e che, per il pubblico impiego privatizzato, comporta l’applicazione del contratto collettivo del cessionario.

  • art. 2112 c.c.

    è richiamato dal rinvio operato dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001; la Corte ribadisce che la temporanea ultrattività della contrattazione del cedente è limitata al caso in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto.

  • art. 18 CCNI PCM

    è la fonte contrattuale integrativa invocata dalla lavoratrice per l’indennità di specificità organizzativa; la Corte esclude che tale disciplina continui ad applicarsi dopo il passaggio alla nuova amministrazione.

  • art. 2 d.l. n. 262/2006

    la previsione sulla conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento non viene intesa come cristallizzazione della disciplina del rapporto, ma come salvaguardia della posizione acquisita e del livello retributivo complessivo.

  • legge n. 286/2006

    è richiamata come legge di conversione del d.l. n. 262/2006.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente trasferito a seguito di passaggio di personale è soggetto al contratto collettivo applicato dall’amministrazione di destinazione; non è configurabile un diritto alla prosecuzione indefinita della contrattazione collettiva dell’amministrazione di provenienza.
  • La temporanea ultrattività della contrattazione collettiva del cedente, prevista in via generale dall’art. 2112 c.c., opera solo quando il cessionario non abbia recepito alcun contratto collettivo; tale presupposto non ricorre nel pubblico impiego privatizzato disciplinato dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001.
  • La clausola normativa che tutela lo "stato giuridico ed economico in godimento" nel passaggio di personale non cristallizza singole voci stipendiali maturate presso l’ente di provenienza, ma garantisce la continuità del rapporto e la salvaguardia del livello economico complessivo acquisito al momento del trasferimento.
  • Ai fini della corretta individuazione della domanda, occorre distinguere tra pretesa di mantenere il trattamento retributivo complessivo attraverso un assegno ad personam e pretesa di ottenere il cumulo di specifiche indennità dell’amministrazione cedente: si tratta di domande diverse, fondate su fatti costitutivi differenti.
  • Quando la censura di cassazione presuppone una domanda diversa da quella effettivamente proposta in primo grado, il motivo che lamenta un errore di qualificazione della domanda è infondato se dagli atti emerge che il giudice di merito ha correttamente ricostruito il petitum e la causa petendi.

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MaterieTrasferimento d'azienda
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