Cassazione Civile, Ordinanza n. 20896/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un credito per fornitura di merce, accertato in sede monitoria e poi in opposizione. La creditrice ha agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci due atti di costituzione di fondo patrimoniale con cui, successivamente al sorgere del credito, alcuni debitori avevano destinato immobili di loro proprietà ai bisogni della famiglia. In primo grado l'azione era stata rigettata per prescrizione, ritenendo tardiva la notificazione del ricorso. In appello è stata invece accolta la domanda revocatoria, con esclusione della prescrizione e riconoscimento dell'eventus damni e della scientia damni. In cassazione i debitori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2903 e 2943 c.c. e dell'art. 702-bis c.p.c., sostenendo che l'interruzione della prescrizione si producesse solo con la notificazione del ricorso e non con il suo deposito; 2) violazione degli artt. 2901, 2697 c.c. e 115 c.p.c., contestando la prova del pregiudizio alle ragioni creditorie; 3) violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., contestando la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all'orientamento per cui, nell'azione revocatoria proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il termine quinquennale di prescrizione è interrotto dal tempestivo deposito del ricorso in cancelleria. Ha poi giudicato in parte inammissibili e in parte infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la costituzione del fondo patrimoniale integra di regola un'alterazione qualitativa della garanzia patrimoniale idonea a rendere più difficile la soddisfazione del credito, e che i ricorrenti avevano in sostanza sollecitato una rivalutazione del merito senza rispettare gli oneri di specifica censura del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva accolto la revocatoria ordinaria contro gli atti di costituzione dei fondi patrimoniali, ritenendo tempestivamente interrotta la prescrizione con il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e ritenendo provati i presupposti oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria. Ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova dell'eventus damni e, per gli atti successivi al sorgere del credito, della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore; la costituzione di un fondo patrimoniale può integrare il pregiudizio perché rende più difficile la soddisfazione del credito.
Il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria è stato ritenuto validamente interrotto dal deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non essendo necessaria, in tale rito, la notificazione ai fini dell'interruzione.
In caso di ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'interruzione della prescrizione si produce con il deposito del ricorso, perché esso manifesta inequivocamente la volontà di esercitare il diritto e introduce un giudizio a cognizione piena, seppur semplificato.
Il ricorso introduttivo del rito sommario di cognizione è idoneo, con il suo deposito, a determinare la proposizione della domanda giudiziale e la pendenza del giudizio, rilevanti anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Il vincolo del fondo patrimoniale limita l'aggressione esecutiva dei beni conferiti, con conseguente pregiudizio della garanzia patrimoniale generica del creditore.
La garanzia patrimoniale generica del debitore risulta menomata dalla costituzione del fondo patrimoniale, che sottrae i beni a una più agevole aggressione da parte dei creditori.
La censura sulla prova dell'eventus damni è stata respinta perché i debitori non hanno assolto l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare il credito.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile/infondata nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento della scientia damni, purché sorrette dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione l'apprezzamento delle presunzioni operato dal giudice di merito, essendo la doglianza diretta sostanzialmente a rivalutare il merito.
Le censure che si limitano a richiami generici agli atti e alla documentazione, senza specifica indicazione, sono inammissibili in cassazione.
È stata richiamata per analogia la disciplina della litispendenza nei procedimenti introdotti con ricorso, in cui la pendenza del giudizio decorre dal deposito dell'atto in cancelleria.
art. 24 Cost.
È stato evocato a sostegno di un'interpretazione non formalistica dell'interruzione della prescrizione, per evitare che i tempi dell'ufficio giudiziario ricadano sull'attore diligente.
art. 111 Cost.
È stato richiamato insieme all'art. 24 Cost. per valorizzare effettività e ragionevolezza della tutela giurisdizionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la prescrizione quinquennale è interrotta dal tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, perché il deposito realizza la proposizione della domanda e manifesta inequivocamente la volontà di esercitare il diritto.
- La costituzione di un fondo patrimoniale, pur non comportando necessariamente un depauperamento quantitativo del patrimonio, può integrare l'eventus damni quando determini una variazione qualitativa della garanzia patrimoniale rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
- In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, la scientia damni può essere provata anche per presunzioni semplici, purché sorrette da gravità, precisione e concordanza.
- Chi eccepisce l'insussistenza dell'eventus damni deve allegare e dimostrare che il patrimonio residuo del debitore sia sufficiente a garantire il credito, non essendo sufficiente una mera contestazione astratta del pregiudizio.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove: la censura deve indicare specificamente gli errori di diritto o i vizi della motivazione nei limiti oggi consentiti, altrimenti è inammissibile.
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