Cassazione Penale, Sentenza n. 17981/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 17/12/2025 che aveva annullato la custodia cautelare in carcere a carico di Gianluca Dardo per partecipazione ad associazione ex art. 74, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denunciava manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del riesame in ordine all'insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione e delle esigenze probatorie (preservazione della genuinità delle dichiarazioni dei compratori di stupefacente), nonché il mancato rispetto del regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., lamentando omissione di considerazione di elementi di polizia giudiziaria (note e arresti di sodali) e dei precedenti specifici dell'indagato
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato la gravità indiziaria e il ruolo dell'indagato nel sodalizio, ma abbia anche fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica circa il superamento del regime presuntivo ex art. 275, comma 3, c.p.p., con riferimento a tutte le esigenze cautelari. La Corte ha valorizzato elementi indicativi di una fuoriuscita da circuiti criminali (attività lavorativa, affidamento in prova ai servizi sociali) e ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non avessero adeguatamente confrontato la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 2
Norma sostanziale contestata: partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; imputazione principale a carico dell'indagato.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Regime presuntivo relativo di cui alla legge per taluni reati (tra cui associazione di stampo mafioso o stupefacenti): sussistenza presunta delle esigenze cautelari salvo prova contraria; il giudice deve valutare se tale presunzione sia stata effettivamente vinta.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1
Elenca le esigenze cautelari (incolpazione, pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove, ecc.) che giustificano l'applicazione delle misure cautelari.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1
Limita l'enunciazione dei motivi del ricorso in sede di cassazione a quanto strettamente necessario per la decisione; il mancato confronto con la ratio decidendi dell'atto impugnato può rendere il ricorso inammissibile.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Richiamata come riferimento a precedenti o violazioni pertinenti alla materia stupefacenti; utilizzata dal giudice di merito nel quadro valutativo dei precedenti e dei rapporti tra sodali.
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata dal giudice del riesame se emergono elementi concreti e specifici che dimostrino la perdita della attualità delle esigenze cautelari (es. comprovata fuoriuscita da circuiti criminali, attività lavorativa stabile, misure alternative già eseguite).
- In sede di impugnazione per cassazione il ricorrente deve confrontarsi espressamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; censure generiche o che non affrontano la motivazione essenziale possono determinare l'inammissibilità.
- La mera produzione di eventi processuali avvenuti a carico di altri sodali (arresti, sequestri) e riferiti a contesti temporalmente o territorialmente distanti non è di per sé sufficiente a dimostrare la persistenza delle esigenze cautelari a carico di un singolo indagato senza indicare il nesso specifico.
- La valutazione del pericolo di inquinamento delle prove o di pressione sui testi richiede una motivazione specifica che colleghi le capacità di interferenza direttamente all'indagato; affermazioni astratte sul rischio non bastano.
- Elementi di comportamento successivi al fatto (es. attività lavorativa, affidamento in prova, condotta di vita) sono rilevanti nel giudizio sulla conservazione delle esigenze cautelari e possono giustificare la revoca della misura se adeguatamente documentati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17880/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17930/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17931/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17935/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17938/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17939/2026 del 19/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →