Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08216/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una garante di una società di persone per il residuo di due finanziamenti concessi alla società e non rimborsati. La garante proponeva opposizione eccependo, in sostanza, la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. e la nullità di alcune clausole delle garanzie fideiussorie del 3 aprile 2007 e del 6 dicembre 2007, perché asseritamente conformi allo schema ABI censurato dall’Autorità Antitrust; sosteneva inoltre che una delle garanzie non fosse un contratto autonomo di garanzia ma una fideiussione e che, quindi, dovesse applicarsi la disciplina dell’art. 1957 c.c. In appello la garante insisteva su tali questioni. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione dell’art. 2909 c.c., contestando l’affermazione della Corte territoriale circa la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione delle garanzie come contratti autonomi di garanzia e ribadendo la rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole ABI e l’applicabilità dell’art. 1957 c.c.; con il secondo motivo deduceva omessa pronuncia sulla nullità delle clausole e sulla decadenza della banca per tardiva azione contro il debitore principale. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, pur formalmente riferito al giudicato interno, sviluppava argomentazioni eccedenti e non coerenti con il reale decisum impugnato; il secondo motivo è stato reputato assorbito/caduto per effetto del giudicato sul negozio autonomo di garanzia così come ritenuto dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della controricorrente, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul rilievo che il primo motivo non coglieva la reale ratio della sentenza impugnata, mentre il secondo restava superato dal giudicato interno formatosi sulla qualificazione del rapporto di garanzia come contratto autonomo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    viene richiamato per contestare e poi confermare l’esistenza del giudicato interno sulla qualificazione del rapporto di garanzia.

  • art. 1957 c.c.

    la ricorrente invocava la decadenza del creditore; la Corte non affronta il merito della disciplina perché reputa preclusa la questione dal giudicato interno sulla natura della garanzia.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990

    richiamato come parametro della nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale.

  • art. 2, comma 3, l. 287/1990

    invocato insieme al comma 2 per sostenere la nullità delle clausole predisposte in conformità allo schema ABI.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come norma processuale di deduzione del primo motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    indicato nel secondo motivo, ma la censura è stata reputata non scrutinabile per l’effetto preclusivo del giudicato interno.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione delle clausole contrattuali; la Corte osserva che la doglianza era in realtà eccentrica rispetto al decisum impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il motivo di ricorso per cassazione non censura in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma sviluppa argomentazioni laterali o incompatibili con il decisum, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza.
  • Se il giudice di merito ha ritenuto formato un giudicato interno sulla qualificazione giuridica di una garanzia, le ulteriori censure sulla nullità delle clausole o sull’applicabilità dell’art. 1957 c.c. restano precluse, salvo che venga efficacemente attaccata proprio la statuizione sul giudicato.
  • La rilevabilità d’ufficio della nullità di clausole contrattuali presuppone comunque l’assenza di giudicato interno sulla questione pregiudiziale che ne impedisca l’esame.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura deve essere costruita in coerenza con il contenuto effettivo della sentenza impugnata; una critica che contesti un profilo non decisivo o non effettivamente posto a base della decisione non consente la cassazione.
  • In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneMutuo
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.