Cassazione Penale, Sentenza n. 40478/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo della pratica di erogazione dell'indennità di invalidità civile (con trattenuta alla fonte della somma destinata al futuro pagamento mensile) e della somma di € 13.850,25 o, in subordine, dei beni per equivalente. Il ricorrente censurava: (i) insufficiente o illogica motivazione sul "fumus commissi delicti" perché la documentazione medica e la certificazione INPS attestavano invalidità al 100% e bisogno di assistenza permanente, mentre gli accertamenti della polizia giudiziaria avrebbero valutato solo osservazioni estemporanee; (ii) insussistenza del periculum in mora e violazione dei diritti fondamentali (artt. 2, 32, 38 Cost.), in quanto il sequestro privava un ottantaduenne gravemente malato dell'unica fonte di sostentamento, con danno attuale alla salute.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano reiterazione di motivi già sollevati in sede di riesame e non configuravano una violazione di legge ma un mero vizio di motivazione. Il Tribunale territoriale aveva invece motivato in modo logico e coerente sia sul "fumus commissi delicti" richiamando le videoriprese degli operanti, sia sul periculum in mora e aveva applicato la giurisprudenza che tutela i limiti di impignorabilità delle somme pensionistiche, annullando peraltro l'ordinanza impugnata nella parte relativa al sequestro della somma eccedente la quota impignorabile (oltre un quinto). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorrente invocava il riconoscimento della condizione di gravità e dell'indennità di accompagnamento; la Corte non ha messo in discussione la normativa sostanziale ma ha ritenuto che la valutazione della gravità fosse questione di fatto adeguatamente considerata nel provvedimento impugnato
Costituzione, artt. 2, 32, 38
artt. 2, 32 e 38 della Costituzione
I principi costituzionali sul diritto alla salute e alla tutela sociale sono stati invocati dal ricorrente per contestare il sequestro; la Corte ricorda che tali profili devono essere specificamente dimostrati e bilanciati con l'interesse pubblico alla conservazione delle prove e alla garanzia dell'eventuale responsabilità erariale
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, intendendosi tale anche per vizi motivazionali talmente gravi da privare il provvedimento dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza
I limiti di impignorabilità delle somme (stipendio, pensione, ecc.) si applicano anche al sequestro e alla confisca per equivalente; la Corte ha richiamato tale principio per escludere il sequestro della parte corrispondente alla quota impignorabile
Sez. U., n. 26252 del 24/02/2022
Sez.U., n. 26252 del 24/02/2022, Rv. 283245 – 01
Giurisprudenza richiamata per affermare l'applicabilità dei limiti di impignorabilità anche al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01
Precedente richiamato in tema di onere motivazionale e di quando un vizio della motivazione possa costituire motivo di cassazione per violazione di legge
Norma sulla condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento alla Cassa delle ammende; applicata per sanzionare il ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso essenzialmente per violazioni di legge: la mera divergenza sulla valutazione dei fatti o una censura puramente motivazionale reiterativa è inammissibile
- Per ottenere annullamento di un sequestro cautelare occorre evidenziare un errore giuridico specifico ovvero vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza
- Le somme riconducibili a pensioni o indennità beneficiano dei limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., principio esteso anche al sequestro e alla confisca per equivalente: il sequestro deve rispettare la quota impignorabile
- Le eccezioni basate sui diritti fondamentali (salute, dignità) possono essere rilevanti ma richiedono una contestazione puntuale e motivata che dimostri che il sequestro impedisce concretamente l'accesso alle cure o alla sussistenza minima
- In sede di impugnazione è strategico non limitarsi a ripetere le stesse doglianze già decise in riesame: bisogna formulare nuovi profili di illegittimità o dimostrare concretamente l'insufficienza logico-giuridica della motivazione impugnata
- Le impugnazioni manifestamente infondate o reiterative possono comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa, sanzioni alla Cassa delle ammende
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