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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26351/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante al personale della Scuola per l’Europa di Parma. La lavoratrice aveva ottenuto in giudizio il riconoscimento del diritto a percepire una retribuzione pari a quella del personale delle Scuole Europee di tipo I, con condanna della Scuola al pagamento delle differenze retributive rispetto al trattamento corrisposto secondo il c.c.n.l. comparto scuola. La Corte d’appello aveva confermato tale decisione ritenendo che, anche a voler qualificare la Scuola come istituzione statale, la legge n. 115 del 2009 prevedesse comunque un trattamento economico equiparato a quello delle Scuole Europee, non derogabile in peius dal regolamento ministeriale. Nel ricorso per cassazione la Scuola deduceva, con due motivi, la violazione della legge n. 115 del 2009, del D.M. n. 138 del 2010 e del c.c.n.l. comparto scuola, sostenendo: che, una volta riconosciuta la natura statale della Scuola, il personale dovesse essere retribuito secondo il contratto collettivo del comparto scuola; e che le disposizioni della legge istitutiva e dei decreti attuativi dovessero essere lette nel senso che l’equiparazione retributiva alle Scuole Europee operasse solo per chi avesse superato la procedura concorsuale, mentre in difetto di selezione avrebbe dovuto riespandersi la disciplina ordinaria del personale scolastico statale. La ricorrente richiamava anche gli artt. 3, 36 e 97 Cost. e l’art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dando continuità ai propri precedenti già intervenuti sulla stessa materia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la natura statale della Scuola per l’Europa di Parma non comporta l’automatica applicazione del regime economico del personale di ruolo della scuola statale, essendo invece decisivo il regime speciale stabilito dalla legge istitutiva. Ha respinto anche il secondo motivo osservando che la legge n. 115 del 2009 affida sì a un decreto ministeriale la determinazione concreta della retribuzione, ma entro il vincolo, fissato dalla fonte primaria e confermato dal regolamento, dell’equiparazione alle retribuzioni delle Scuole Europee, con limite massimo della tabella allegata; pertanto non è consentito subordinare tale equiparazione al superamento della procedura concorsuale. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge; la Corte lo esamina ma ritiene infondati entrambi i motivi.

  • legge n. 115 del 2009, art. 1, comma 7

    La concreta determinazione della retribuzione del personale della Scuola è rimessa a un decreto ministeriale adottato secondo la procedura prevista dalla legge.

  • legge n. 115 del 2009, art. 1, comma 8

    Prevede una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, ma non viene ritenuta idonea a condizionare il diritto all’equiparazione retributiva alle Scuole Europee.

  • legge n. 115 del 2009, art. 1, comma 11

    Attribuisce al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la Corte ne afferma la prevalenza sulla disciplina secondaria e sulla contrattazione di comparto.

  • D.M. n. 138 del 2010

    Il regolamento amministrativo della Scuola conferma l’equiparazione delle retribuzioni a quelle delle Scuole Europee, entro il limite massimo della tabella allegata, e non può derogare in peius alla fonte primaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione dei precedenti conformi senza ripeterne integralmente il contenuto.

  • art. 17, comma 3, legge n. 400 del 1988

    È richiamato come base procedurale per l’adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dalla legge istitutiva.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina speciale del trattamento economico.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma non accolto come parametro che imponga l’applicazione del c.c.n.l. di comparto.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi effetti contrari alla disciplina speciale della retribuzione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi probatoria/ricostruttiva, ma non decisivo per l’esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una legge speciale attribuisce a un ente o a una categoria di personale un trattamento economico specifico, tale disciplina prevale sulla regolazione generale del comparto e non può essere superata da fonti subprimarie o da argomenti desunti in via analogica dalla disciplina comune.
  • Il riconoscimento della natura statale di un ente non comporta, di per sé, l’assimilazione integrale del rapporto di impiego del suo personale a quello del personale di ruolo della scuola statale, se la legge istitutiva prevede un regime speciale.
  • Se la fonte primaria stabilisce l’equiparazione retributiva a un determinato parametro esterno e attribuisce alla fonte regolamentare solo la determinazione concreta entro quel vincolo, l’amministrazione non può subordinare l’equiparazione a condizioni ulteriori non previste dalla legge, come il superamento di una procedura concorsuale.
  • Il criterio ermeneutico letterale e il principio di gerarchia delle fonti impediscono di leggere una disciplina speciale in modo da restringere il diritto riconosciuto dalla legge primaria tramite il regolamento attuativo.
  • Per le Amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito, non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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