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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38646/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (confinante coltivatore)

La controversia

La controversia nasce dall’azione di riscatto agrario proposta da un proprietario confinante che aveva acquistato, con atto notarile del 12 aprile 1978, un fondo rustico; il proprietario del fondo venduto ha contestato il riscatto deducendo, tra l’altro, la nullità/irritualità della notificazione dell’atto introduttivo, la decadenza dell’attore dal diritto e, nel merito, l’insussistenza delle condizioni soggettive e oggettive per esercitare prelazione e retratto agrari. Dopo un primo ciclo di giudizio conclusosi con rigetto dei ricorsi per cassazione, la causa è stata riassunta in appello. La Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo generico il motivo di appello, perché non specificamente diretto a confutare la motivazione del Tribunale sulla prova dei requisiti per la prelazione/riscatto. Gli eredi del venditore hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello fosse specifico perché, in una materia vincolata alla verifica di tutti i requisiti di legge, bastava indicare l’incompleto accertamento del giudice di primo grado; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo che la prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente gravava su chi agiva in retratto e che il convenuto aveva contestato tutte le condizioni legali, sicché la prova non poteva dirsi raggiunta per non contestazione. Il resistente ha anche eccepito l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione e la mancata partecipazione di uno degli eredi, eccezioni ritenute infondate o inammissibili dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso l’inesistenza della notificazione del ricorso, qualificando l’eventuale vizio come nullità sanabile; ha inoltre dichiarato inammissibile l’eccezione relativa alla mancata presenza processuale di uno degli eredi. Nel merito, ha respinto entrambi i motivi: quanto all’art. 342 c.p.c., ha ribadito che l’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e delle censure, con parte argomentativa idonea a contrastare la ratio della decisione impugnata, senza però richiedere formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione; nel caso concreto, il gravame era generico perché non spiegava perché il Tribunale avesse errato nel ritenere provati i requisiti per la prelazione/riscatto. Quanto alla prova della mancata vendita nel biennio, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la non contestazione può far ritenere acquisito il fatto, mentre una contestazione generica non è sufficiente a spostare l’onere probatorio. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato i ricorrenti alle spese, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata"

    L’atto di appello deve contenere una parte argomentativa che confuti la sentenza di primo grado; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma una critica specifica e correlata alla motivazione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte incide sulla necessità della prova e vincola il giudice, che non deve svolgere accertamenti su fatti non contestati in modo specifico.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti costitutivi dedotti dall’attore; una contestazione generica non elide l’effetto della non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova della sussistenza dei requisiti per prelazione e riscatto agrario grava su chi esercita il diritto, inclusa la dimostrazione della condizione della mancata vendita nel biennio precedente.

  • art. 8 L. n. 590/1965

    Individua i requisiti soggettivi e oggettivi per la prelazione agraria, che devono sussistere al momento rilevante per la vicenda acquisitiva e al momento dell’esercizio del diritto.

  • art. 7 L. n. 817/1971

    Richiama e completa la disciplina del riscatto agrario del confinante coltivatore diretto, subordinandolo al rispetto delle condizioni di legge, tra cui la mancata vendita di fondi nel biennio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello non è sufficiente indicare in modo generico l’erroneità della sentenza di primo grado: occorre una critica specifica, capace di confrontarsi con le rationes decidendi e di spiegare perché esse siano giuridicamente o logicamente errate.
  • Nel giudizio di prelazione o riscatto agrario, chi agisce deve provare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, inclusa la condizione della mancata vendita di fondi nel biennio precedente, che non comporta inversione dell’onere probatorio.
  • La contestazione dei fatti costitutivi deve essere chiara, analitica e tempestiva: la contestazione meramente generica non esclude la possibilità per il giudice di ritenere il fatto acquisito per non contestazione.
  • Il fatto negativo può essere provato anche mediante allegazioni di fatti positivi contrari, testi o presunzioni; in difetto di prova specifica, il fatto può ritenersi accertato solo se non contestato in modo adeguato.
  • Nel processo civile, un vizio della notificazione diverso dalla mancanza degli elementi essenziali della notificazione integra di regola nullità sanabile, non inesistenza, se l’atto ha comunque raggiunto il destinatario o il suo scopo processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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