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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21427/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

Un automobilista chiedeva il risarcimento dei danni subiti alla propria vettura in un sinistro avvenuto su una strada provinciale, quando un capriolo attraversava improvvisamente la carreggiata. Deduceva che il verbale dei Carabinieri documentava la presenza dell'animale morto, i danni compatibili con l'urto e l'assenza di reti di contenimento, dissuasori e segnaletica di pericolo. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in appello della Regione, aveva riformato la decisione e respinto la pretesa risarcitoria, ritenendo non provata la responsabilità dell'ente sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due profili: primo, violazione degli artt. 113 c.p.c., 2052 e 2054 c.c., per avere il tribunale sussunto la fattispecie nell'art. 2043 c.c. anziché nell'art. 2052 c.c., norma ritenuta applicabile ai danni da fauna selvatica, con conseguente errata distribuzione dell'onere probatorio; secondo, violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 84, comma 2, reg. cod. strada, per non avere considerato la responsabilità della Regione per omessa adozione di misure preventive e segnaletiche contro il rischio di attraversamento di animali.

La decisione

La Corte ha accolto nei limiti di ragione il primo motivo, ritenendo che la controversia andasse ricondotta allo schema dell'art. 2052 c.c. e non a quello dell'art. 2043 c.c., con conseguente errore del tribunale nell'avere richiesto una prova centrata sulla colpa dell'ente anziché sull'eventuale caso fortuito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione perché riesamini l'intera domanda risarcitoria secondo i corretti principi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato a sostegno del principio iura novit curia e del potere-dovere del giudice di qualificare correttamente i fatti

  • art. 2052 c.c.

    ritenuto applicabile ai danni cagionati da fauna selvatica; la responsabilità si fonda sulla relazione con l'animale e si libera solo con la prova del caso fortuito

  • art. 2054 c.c.

    richiamato per la presunzione di responsabilità del conducente, che può concorrere con quella ex art. 2052 c.c. nei sinistri tra veicolo e animale

  • art. 2043 c.c.

    ritenuto erroneamente applicato dal giudice di merito; è norma generale di responsabilità per colpa, non lo schema corretto della fattispecie esaminata

  • art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada (d.p.r. n. 495/1992)

    invocato dal ricorrente in relazione all'omessa segnalazione del pericolo e alle misure preventive lungo la strada

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità e alla ricognizione dei principi di diritto

  • L. 11 febbraio 1992, n. 157

    richiamata perché le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    menzionato per escludere la decisione nel merito e disporre il rinvio

Massime di principio

  • Nelle controversie per danni cagionati da fauna selvatica, il criterio di imputazione della responsabilità va individuato nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., poiché la questione riguarda il regime dell'onere della prova e non la qualificazione della domanda.
  • La responsabilità per danni da fauna selvatica è configurabile in capo alla Regione, quale soggetto titolare delle competenze sulla gestione del patrimonio faunistico, restando liberatoria solo la prova del caso fortuito.
  • Il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, la riconducibilità del danno all'animale selvatico e il nesso causale; se è anche conducente del veicolo, deve inoltre provare di avere adottato ogni cautela esigibile e che l'impatto non fosse evitabile nonostante tali cautele.
  • Il responsabile non si libera dimostrando soltanto di avere tenuto una condotta diligente o che l'evento era imprevedibile o inevitabile: la prova liberatoria è tipizzata nell'unico caso fortuito, da intendersi come causa alternativa esclusiva o prevalente del danno.
  • Nel sinistro tra veicolo e animale selvatico, la presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. può concorrere con quella dell'art. 2052 c.c.; se nessuno supera la presunzione gravante su di lui, la responsabilità può ripartirsi in pari misura, mentre se uno solo la vince, l'altro resta responsabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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