Cassazione Penale, Sentenza n. 4437/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la riforma del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale. Per Bejai Julger si censurava: 1) errata valutazione dell'aumento di pena per continuazione relativamente al reato ex art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90, con omissione di considerare circostanze favorevoli (collaborazione, attenuanti, art. 62-bis c.p.); 2) omissione dell'indicazione dei criteri adottati per la commisurazione dell'aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. Per Sassi Amine si deduceva l'assenza di motivazione circa i criteri adottati per determinare l'aumento di pena (artt. 132, 133, 81 c.p.) e, in via più generale, difetto di motivazione, con particolare rilievo per un errore di identificazione nell'epigrafe che avrebbe escluso la motivazione relativa alla sua pena, configurando una nullità.
La decisione
Il ricorso di Bejai Julger è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con consistente diminuzione dell'aumento di pena e motivazione ritenuta adeguata richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; Bejai è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Sassi Amine è stato ritenuto fondato: la sentenza impugnata presenta un difetto formale (mancanza grafica della motivazione relativa alla determinazione della pena a causa di errata individuazione del ricorrente nell'epigrafe), tale da costituire motivo di nullità; la Corte ha annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di Sassi Amine e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trento.
Norme richiamate
d.p.r. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma sul reato di detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha considerato che, per la parte relativa al reato satellite ex art. 73, comma 1, la determinazione dell'aumento di pena per continuazione è stata correttamente ridotta e motivata
Riguarda il delitto principale cui si è fatto riferimento per la fissazione della pena base; la Corte ha applicato la pena base nel minimo edittale per il delitto richiamato e poi apportato un contenuto aumento ex art. 81 c.p.
Disciplina l'aumento di pena per continuazione: la Corte ha ritenuto che l'incremento applicato (mesi sei) sia stato adeguatamente motivato e contenuto, e che non fosse necessaria una motivazione più analitica quando l'aumento non supera la misura media dell'edittale
Principio della individualizzazione della pena; invocato dai ricorrenti quale parametro per richiedere il riconoscimento di attenuanti e per una diversa misura, ma la Corte territoriale è stata ritenuta corretta nell'applicazione
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 nella motivazione e ciò è stato ritenuto sufficiente secondo la giurisprudenza di legittimità quando la pena rimane entro la misura media dell'edittale
Circostanza attenuante della collaborazione: i giudici hanno ritenuto che alcune dedotte circostanze fossero irrilevanti o già valutate in precedenti fasi, quindi non idonee a mutare la decisione
codice di procedura penale, art. 599-bis
Norma sulle determinazioni concordate della pena: la sentenza impugnata avrebbe indicato erroneamente, nell'epigrafe, chi aveva concordato la misura della pena, determinando la nullità per mancata motivazione rispetto al ricorrente effettivo
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa: applicata al ricorrente Bejai per la inammissibilità manifestamente infondata
Corte costituzionale, pronuncia n. 40 del 23/01/2019
Ha inciso sulla illegittimità della pena per alcune condotte di detenzione ex art. 73 comma 1, obbligando la Corte territoriale a rivedere il trattamento sanzionatorio in sede di rinvio
Massime di principio
- Se il giudice di merito applica un aumento di pena per continuazione che rimane entro la misura media dell'edittale, la motivazione può essere sintetica richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. (espressioni come "pena congrua" o riferimento alla gravità del reato sono normalmente sufficienti).
- La mancata o errata indicazione dell'identità dell'imputato nell'epigrafe, laddove ciò determini l'omissione reale della motivazione relativa alla sua pena, configura vizio di nullità e comporta annullamento limitato alla parte sanzionatoria con rinvio per nuovo giudizio.
- Non sono ammissibili rielaborazioni di circostanze già definitivamente valutate o motivate nelle decisioni precedenti; i motivi che ripropongono questioni già decise possono essere dichiarati manifestamente infondati.
- Il ricorso privo di concreta prospettazione di un errore giuridico o fattuale nella determinazione della pena può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si censura la misura dell'aumento per continuazione è necessario indicare con precisione quale criterio di commisurazione sia stato erroneamente applicato o omesso e dimostrare il concreto pregiudizio nella determinazione della pena per avere chance di successo in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4316/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4317/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4318/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4322/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4324/2022 del 08/02/2022
- Sentenza penale · 8 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4325/2022 del 08/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →