Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14228/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (presunto custode)

La controversia

La lite nasce da un sinistro avvenuto su un marciapiede cittadino prospiciente un edificio di proprietà della società convenuta: una persona, mentre camminava a piedi in pieno giorno, sarebbe caduta a causa di alcune piastrelle instabili riportando lesioni alla spalla destra. In primo grado la domanda risarcitoria proposta ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c. è stata rigettata per mancata prova del rapporto di custodia tra la società e il tratto di marciapiede. La corte d’appello ha confermato, ritenendo non provata la custodia, comunque insussistente il nesso causale tra la cosa e il danno e ravvisando un comportamento colposo ed esclusivo della danneggiata, poiché le lievi sconnessioni erano visibili ed evitabili con ordinaria diligenza. Nel ricorso per cassazione il successore della danneggiata ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giuramento decisorio, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di deferire giuramento al legale rappresentante della società per provare la custodia; 2) violazione degli artt. 1227 e 2051 c.c., sostenendo che la condotta della vittima potesse al più integrare concorso di colpa e non causa esclusiva, salvo fosse abnorme, eccezionale e imprevedibile; 3) violazione delle norme processuali e dei principi sul diritto di difesa per il mancato ingresso delle prove testimoniali e documentali dirette a dimostrare custodia e legittimazione passiva della società, anche tramite la documentazione della compagnia assicurativa. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio perché, anche ove ammesso, non avrebbe condotto automaticamente all'accoglimento della domanda, essendo comunque necessario verificare il nesso causale tra cosa e danno e l'eventuale caso fortuito; inoltre la custodia non può formare oggetto di giuramento perché costituisce una situazione giuridica, non un mero fatto storico. Ha poi confermato la correttezza della decisione di merito sull'art. 2051 c.c.: il danno deve essere cagionato dalla cosa, la custodia va provata dal danneggiato, mentre il custode prova il fortuito; il fatto colposo del danneggiato può assumere efficacia causale concorrente o esclusiva senza che occorra che sia abnorme, eccezionale o imprevedibile, essendo sufficiente la sua colpa e la sua incidenza causale, valutazione rimessa al giudice di merito. Infine ha dichiarato inammissibile la censura sulle prove, perché la corte territoriale aveva motivato la loro irrilevanza e, comunque, l'eventuale prova della custodia non avrebbe mutato l'esito, essendo escluso il nesso causale tra la cosa e il danno. Spese non liquidate per mancata difesa dell'intimata; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 cod. proc. civ.

    successore a titolo particolare

    viene richiamato per la legittimazione processuale del ricorrente quale successore della parte originaria.

  • artt. 233 e ss. cod. proc. civ.

    disciplinano il giuramento decisorio; la Corte ribadisce che esso è inammissibile se la risposta non conduce automaticamente alla decisione della causa e non può avere ad oggetto valutazioni giuridiche.

  • art. 228 cod. proc. civ.

    richiamato in collegamento con la confessione provocata tramite giuramento, che deve riguardare fatti storici e non qualificazioni giuridiche.

  • art. 2730 cod. civ.

    la confessione riguarda fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte, non situazioni giuridiche come la custodia.

  • art. 2051 cod. civ.

    per la responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso tra cosa e danno e la custodia; il custode può liberarsi provando il caso fortuito.

  • art. 2043 cod. civ.

    richiamato come ulteriore titolo risarcitorio invocato, ma escluso in concreto per mancanza di causalità imputabile alla convenuta e per l'incidenza esclusiva del comportamento della danneggiata.

  • art. 1227, primo comma, cod. civ.

    il fatto colposo del danneggiato incide sulla risarcibilità nella misura in cui è causalmente efficiente; può condurre anche all'esclusione totale del danno se assorbe l'efficienza causale della cosa.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel terzo motivo per dedurre la lesione del diritto di difesa a causa del mancato ingresso delle prove.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel terzo motivo per dedurre la lesione del giusto processo e del diritto al contraddittorio.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove e principi di disponibilità della prova.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 177 cod. proc. civ.

    richiamato nel terzo motivo tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell'istruttoria.

  • art. 187 cod. proc. civ.

    richiamato nel terzo motivo tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell'istruttoria.

  • art. 188 cod. proc. civ.

    richiamato nel terzo motivo tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell'istruttoria.

  • art. 189 cod. proc. civ.

    richiamato nel terzo motivo tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell'istruttoria.

  • art. 244 cod. proc. civ.

    richiamato nel terzo motivo in tema di prova testimoniale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il giuramento decisorio è inammissibile quando, anche se ammesso, non sarebbe idoneo a determinare automaticamente l'accoglimento o il rigetto della domanda, perché permangono ulteriori accertamenti decisivi in fatto o in diritto.
  • Il giuramento decisorio non può avere ad oggetto la qualificazione giuridica di un rapporto o di una situazione, ma solo fatti storici determinati percepibili sensorialmente; la custodia, in quanto situazione giuridica relazionale, non è oggetto di confessione giurata.
  • Nell'azione ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare sia la relazione di custodia sia il nesso causale tra cosa e danno; il custode, invece, può andare esente solo dimostrando il caso fortuito.
  • Il fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., può assumere efficacia causale concorrente oppure esclusiva: non è necessario che sia abnorme o imprevedibile, essendo sufficiente che, per colpa e incidenza causale, assorba l'efficienza della cosa nella produzione del danno.
  • La valutazione del grado di colpa del danneggiato e della sua incidenza causale è un giudizio di merito, non sindacabile in cassazione se motivato in modo adeguato.
  • La deduzione in cassazione del mancato ingresso di prove è inammissibile quando il giudice di merito abbia motivato la loro irrilevanza rispetto all'esito della controversia.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.