Cassazione Civile, Ordinanza n. 26796/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso delle somme trattenute dal sostituto d'imposta su emolumenti variabili percepiti nell'anno d'imposta 2016, qualificati come bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione, sostenendo che mancasse il presupposto oggettivo dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78/2010. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, mentre la Corte tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 33 cit., lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto che, dopo l'introduzione del comma 2-bis, restasse comunque necessario che la retribuzione variabile superasse anche il triplo della parte fissa. Secondo l'Ufficio, invece, il comma 2-bis avrebbe inciso solo sulla base imponibile, facendo applicare l'addizionale sull'ammontare dei bonus eccedente la parte fissa della retribuzione, senza modificare il presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposta già previsto dal comma 1.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che il comma 2-bis dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010, introdotto dal d.l. n. 98/2011, non ha ampliato il presupposto dell'imposizione ma ha soltanto modificato la base imponibile per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011. Il presupposto soggettivo e oggettivo resta quello individuato dal comma 1, mentre la base imponibile si calcola sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza bisogno che il variabile superi il triplo della parte fissa. In applicazione di questo principio, la sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate per l'incertezza della questione e il contrasto giurisprudenziale; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Il comma 1 individua il presupposto soggettivo e oggettivo dell'addizionale sui bonus e stock options nel settore finanziario; il comma 2-bis, per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011, incide solo sulla base imponibile, che si calcola sull'eccedenza rispetto alla parte fissa della retribuzione.
art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98 del 2011
Ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 33 del d.l. n. 78/2010.
Tra il comma 1 e il comma 2-bis, nei limiti della contemporanea vigenza, si determina un'incompatibilità che comporta l'abrogazione tacita in parte qua della precedente disciplina.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
È stata la base procedurale per la trattazione camerale del ricorso.
art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
Disposizione istitutiva dell'imposta addizionale sui compensi variabili dei dirigenti del settore finanziario.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale distingue tra presupposto dell'imposizione e base imponibile, una modifica legislativa che intervenga solo sulla seconda non amplia di per sé il fatto generatore del tributo.
- Se il legislatore introduce una nuova regola di quantificazione del tributo riferita espressamente ai compensi già individuati dal comma precedente, la nuova disciplina si applica solo alla base imponibile, mentre restano invariati i requisiti soggettivi e oggettivi del prelievo.
- In presenza di sopravvenuta incompatibilità tra due disposizioni dello stesso articolo, la norma successiva può determinare abrogazione tacita della precedente nella parte incompatibile, ai sensi delle preleggi.
- In cassazione, quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito.
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