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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11442/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equa riparazione proposta da una società per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare durata circa diciotto anni, nel cui ambito la società si era insinuata al passivo per un credito di circa 24.000 euro. La Corte d’appello aveva riconosciuto l’indennizzo e condannato il Ministero, poi oppositore. In cassazione il Ministero ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89 del 2001, sostenendo: (i) che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la nozione di pretesa irrisoria valorizzando solo il dato oggettivo del credito senza una reale indagine sulle condizioni personali della parte; (ii) che la Corte d’appello avesse male applicato la disciplina dell’onere della prova e delle presunzioni, ritenendo la presunzione di insussistenza del pregiudizio operante solo nella fase monitoria e non anche nell’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi e ha ribadito che, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, l’irrisorietà della pretesa va valutata congiuntamente sotto un profilo oggettivo e soggettivo, tenendo conto, ove disponibili, anche delle condizioni personali della parte; nel caso concreto il credito di circa 24.000 euro non era bagatellare e il Ministero non aveva indicato un omesso esame di fatti decisivi idonei a escludere il danno. Ha inoltre chiarito che nell’equa riparazione il danno non patrimoniale si presume sino a prova contraria, gravando sull’Amministrazione l’onere di fornire elementi idonei a escluderlo, e che l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001 non è un autonomo giudizio impugnatorio ma la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tuttavia il dispositivo riportato conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con la condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89 del 2001

    irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte

    La presunzione di insussistenza del pregiudizio opera solo se la pretesa o il valore della causa sono irrisori; la valutazione deve essere sia oggettiva sia soggettiva, tenendo conto anche delle condizioni personali del richiedente, ove accertate.

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    L’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento di equa riparazione.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di equa riparazione il danno non patrimoniale si presume sino a prova contraria; spetta all’Amministrazione fornire elementi idonei a escluderne la sussistenza concreta.

  • artt. 2727 e 2728 c.c.

    Richiamati dalla parte ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha escluso la violazione della disciplina presuntiva, ritenendo corretta l’applicazione della presunzione e dell’onere di prova contraria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso denunciava violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sostanziali sollevati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’accertamento dell’irrisorietà della pretesa è apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o delle gravi anomalie motivazionali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorrente è stato condannato al pagamento di ulteriori somme per la definizione del giudizio in conformità alla proposta; è stata altresì applicata la condanna prevista in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, l’"irrisorietà" della pretesa o del valore della causa deve essere valutata in modo complessivo, combinando il dato oggettivo dell’entità economica della lite con le condizioni personali del richiedente, ove accertabili.
  • In materia di equa riparazione, il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo è presunto, salvo prova contraria: l’Amministrazione deve allegare e dimostrare elementi concreti idonei a escluderne la sussistenza in concreto.
  • L’opposizione prevista dalla L. n. 89 del 2001 non costituisce un nuovo giudizio impugnatorio autonomo, ma la prosecuzione del medesimo procedimento in una fase a contraddittorio pieno; ne consegue che le regole sulla prova e sulle presunzioni vanno applicate alla lite nella sua unitarietà.
  • L’accertamento dell’irrisorietà della pretesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Il limite dell’irrisorietà mira a escludere dalla riparazione i processi con posta in gioco bagatellare, nei quali la violazione della durata ragionevole non raggiunge una soglia minima di gravità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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