Cassazione Civile, Ordinanza n. 16804/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra confinanti in materia di distanze legali. Due proprietarie agivano per ottenere la demolizione di un piccolo fabbricato realizzato sul confine o in violazione delle distanze previste dallo strumento urbanistico comunale; la convenuta resisteva e proponeva domande riconvenzionali per la demolizione di altre opere delle attrici e per il risarcimento dei danni. Il Tribunale qualificava come nuova costruzione l'intervento eseguito dalla convenuta nel 1990 e ne ordinava la demolizione o l'arretramento a 5 metri dal confine; la Corte d'appello, in parte riformando, accoglieva anche una domanda riconvenzionale relativa a un piccolo manufatto delle attrici, ordinandone la riduzione in pristino limitatamente alla sopraelevazione rispetto al muro di confine. Con il ricorso per cassazione la proprietaria soccombente deduceva: 1) violazione delle norme sulle distanze e sulla qualificazione urbanistico-edilizia dell'intervento, sostenendo che si trattasse solo di parte eccedente da demolire e non dell'intero manufatto; 2) violazione degli stessi criteri per la pretesa possibilità di ricostruire in aderenza al muro di confine preesistente, con introduzione però di circostanze fattuali nuove; 3) omessa o errata pronuncia sulla domanda riconvenzionale, perché la demolizione del manufatto delle controparti avrebbe dovuto riguardare l'intero vano e non solo la parte sopraelevata; 4) erronea esclusione della scala esterna in ferro dalla disciplina delle distanze; 5) conseguente censura sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, inammissibile il secondo per novità delle questioni e degli accertamenti di fatto, fondato il terzo motivo perché, una volta accertata la nuova costruzione e la violazione delle distanze, la demolizione non poteva essere limitata alla sola parte eccedente ma doveva investire l'opera nella sua interezza; il quinto motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e il quarto, ha dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quinto. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affinché rivaluti il rispetto delle distanze legali per il manufatto delle resistenti applicando il principio secondo cui, quando una sopraelevazione o altra modifica integri una nuova costruzione e lo strumento urbanistico estenda espressamente ai casi di costruzione diversa dall'esistente la disciplina delle distanze previste per le nuove costruzioni, la demolizione deve riguardare l'opera nella sua interezza e non solo la parte eccedente. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
memoria illustrativa depositata ... ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
richiamato quale norma processuale che consente il deposito di memoria nella fase camerale
ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma che individua i vizi denunciabili con il ricorso per cassazione
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001
richiamato per la qualificazione degli interventi edilizi e la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione
degli artt. 873 e 877 c.c.
regolano le distanze tra costruzioni e dal confine, con applicazione al caso di nuova costruzione o manufatto assimilato
degli artt. 873 e 877 c.c.
richiamato in tema di costruzione sul confine e aderenza, ma la Corte ne limita l'applicazione in presenza di nuova costruzione soggetta a disciplina urbanistica espressa
degli artt. 873, 877 e 878 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto per la soluzione adottata
nonché dell’art. 115 c.p.c.
invocato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che il giudice di merito può valorizzare le risultanze documentali certe
degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia o extrapetizione
degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza
effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c.
la riforma del capo principale comporta la caducazione del capo accessorio sulle spese
violazione e falsa applicazione dell’art. 90 c.p.c.
norma invocata sul regolamento delle spese, ma la censura resta assorbita
programma di fabbricazione del Comune di Lipari
distacco minimo dai confini con altri lotti di ml. 5,00
strumento urbanistico che, per le nuove costruzioni o costruzioni diverse dall'esistente, impone distanze dal confine e consente l'estensione di tali prescrizioni alle ricostruzioni
Massime di principio
- Ai fini delle distanze legali, un intervento edilizio va qualificato come nuova costruzione quando, rispetto al manufatto preesistente, comporti un aumento di superficie, volumetria o sagoma; in tal caso non è sufficiente confrontare il nuovo edificio con la preesistenza in termini meramente parziali.
- Quando lo strumento urbanistico contiene una previsione espressa che estende alle costruzioni diverse dall'esistente la disciplina delle nuove costruzioni, la verifica delle distanze dal confine riguarda l'opera nel suo complesso e la riduzione in pristino non può essere limitata alla sola parte eccedente.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove né compiuti accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; la deduzione di nuove circostanze fattuali rende inammissibile il motivo di ricorso.
- Le strutture accessorie, comprese le scale esterne, sono soggette alla disciplina delle distanze solo se presentano requisiti di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo tali da farle rientrare nel concetto di costruzione; la relativa valutazione, se congruamente motivata, è riservata al giudice di merito.
- La cassazione con accoglimento anche di un solo motivo che incida sul capo principale determina la caducazione del capo accessorio sulle spese per effetto espansivo interno.
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