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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34420/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsità ideologica e materiale in dichiarazione resa all'autorità giudiziaria, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la decisione di merito non ne avesse correttamente valutato i presupposti. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione in tema di dosimetria della pena e attenuanti generiche, censurando il giudizio negativo sui criteri di commisurazione e la valorizzazione della sua biografia penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, rilevando che la Corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando in modo logico e congruo la gravità del pericolo prodotto dalla falsa dichiarazione, resa all'autorità giudiziaria per ottenere la sostituzione di una misura cautelare. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato e privo di specificità il motivo relativo a circostanze attenuanti generiche e commisurazione della pena, poiché il giudice di merito aveva motivato adeguatamente facendo leva sugli elementi di cui all'art. 133 c.p., considerati preponderanti, inclusa la negativa biografia penale dell'imputato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    commi 1 e 2, lett. a) e b)

    norma incriminatrice per la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale; nel caso la condotta consisteva in una dichiarazione falsa resa all'autorità giudiziaria.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    norma richiamata in relazione alla punibilità delle false dichiarazioni rese in materia di autocertificazione/dichiarazioni sostitutive.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il giudice di merito ha valorizzato la gravità del pericolo derivante dalla falsa dichiarazione.

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto; la Corte ha ritenuto congrua la sua applicazione da parte del giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per giustificare la sanzione economica conseguente all'inammissibilità colpevole del ricorso.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la motivazione del giudice di merito dia conto della gravità del pericolo o del disvalore concreto della condotta, anche se il fatto non sia connotato da ulteriori elementi di particolare allarme.
  • In sede di legittimità, la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata se la decisione impugnata ha compiuto una valutazione coerente dei parametri dell'art. 133 c.p. e ha spiegato in modo non illogico le ragioni dell'esclusione.
  • Le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena non sono ammissibili se si risolvono in una mera contrapposizione assertiva alla motivazione del giudice di merito, a fronte di una valutazione già adeguatamente argomentata sugli elementi ritenuti preponderanti.
  • La negativa biografia penale dell'imputato può essere legittimamente valorizzata dal giudice di merito nel giudizio di commisurazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche, purché sia inserita in una motivazione complessiva congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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