Cassazione Civile, Ordinanza n. 18274/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca, deducendo l'illegittimità della procedura perché le cartelle di pagamento prodromiche sarebbero state notificate in modo irregolare. In particolare sosteneva che gli avvisi di ricevimento riportassero la consegna presso un indirizzo con numero civico diverso da quello della sede sociale e che, quindi, non vi fosse prova valida della notificazione. Con un unico motivo in cassazione ha denunciato violazione degli artt. 145 c.p.c., 42 e 2700 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sulla supposta nullità o inefficacia delle notifiche delle cartelle. La Corte ha però rilevato che il motivo non riproduceva né allegava integralmente le relate e gli avvisi di ricevimento, impedendo il controllo di legittimità; inoltre ha ritenuto che, in base ai principi consolidati, la produzione della relata o dell'avviso di ricevimento con indicazione del numero identificativo della cartella è sufficiente a provare la notifica, che la contestazione della conformità delle copie agli originali deve essere specifica e puntuale, e che la consegna a persona incaricata presso la sede sociale o al domicilio del destinatario, pur con errore materiale sul civico, non rende invalida la notificazione quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non sia stata proposta querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha affermato che il ricorso non rispettava il principio di autosufficienza perché non erano state trascritte o prodotte le attestazioni di notifica rilevanti; comunque, nel merito, ha reputato sufficiente la documentazione prodotta dall'agente della riscossione a dimostrare la regolarità della notificazione delle cartelle. Ha inoltre escluso la nullità della consegna dell'avviso di ricevimento a persona incaricata dalla società e ha considerato irrilevante il diverso numero civico, trattandosi di mero errore materiale, non contestato con querela di falso e comunque sanato dal raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore della controricorrente e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Per la notifica a persona giuridica è sufficiente la consegna a persona addetta alla sede; la presenza di un consegnatario nei locali fa presumere l'incarico alla ricezione, salvo prova contraria della società.
La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, anche attraverso la tempestiva impugnazione.
La consegna della raccomandata al domicilio del destinatario integra presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova delle attestazioni dell'agente postale nei limiti del suo contenuto.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro, specifico e circostanziato; contestazioni generiche non sono sufficienti.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la prova della notifica può risultare dalla relata o dall'avviso di ricevimento con il numero identificativo della cartella.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla notificazione delle cartelle.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per lamentare omesso esame di un fatto decisivo concernente il luogo di notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce il vizio di una notificazione deve riportare integralmente nel ricorso la relata o l'avviso di ricevimento rilevanti, perché il controllo di legittimità possa essere compiuto; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In tema di notificazione della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento può essere data mediante relata di notifica o avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre necessariamente l'originale della cartella stessa.
- La contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica deve essere specifica, chiara e circostanziata; contestazioni generiche non valgono a scalfire l'efficacia probatoria della copia.
- Per la notificazione di atti a persona giuridica, la consegna a chi si trovi presso la sede in modo non occasionale fa presumere che il consegnatario sia addetto alla ricezione degli atti; grava sulla società l'onere di dimostrare il contrario.
- Nella notificazione a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, l'errore materiale sul numero civico o la consegna a persona incaricata non determinano nullità se l'atto è comunque pervenuto al destinatario e non è stata proposta querela di falso.
- La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il proprio scopo, anche se la parte destinataria abbia comunque potuto impugnarlo tempestivamente.
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