Cassazione Civile, Ordinanza n. 11433/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione del decreto di rilascio e, nel merito, l'accertamento del proprio diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio già intestato alla nonna, sostenendo di essersi trasferito presso l'immobile dal 4 agosto 1999 per assisterla, perché invalida al 100%, e di aver convissuto con lei per un periodo sufficiente ai fini della normativa regionale. In subordine chiedeva di accertare il proprio diritto alla regolarizzazione previa declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia del decreto di rilascio. Deduceva inoltre che la propria presenza era nota all'ente, anche per effetto di censimenti anagrafici e di indicazioni rese dall'assegnataria. Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte tre censure: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 11, commi 4 e 5, e 12, comma 1, della legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo: 1) che i nipoti rientrerebbero nella categoria dei collaterali fino al terzo grado ammessi al subentro; 2) che la convivenza e la richiesta di unione dei nuclei familiari erano note all'ente e quindi la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la comunicazione; 3) che i censimenti del 2007 e 2009 sarebbero stati prova sufficiente della convivenza, non essendo richiesta una forma particolare di comunicazione dalla legge regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi, unitariamente esaminati, in parte inammissibili e comunque infondati. In particolare ha affermato che, nel regime della legge regionale Lazio n. 12 del 1999, il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio sorge solo al decesso dell'assegnatario; prima di tale evento i componenti del nucleo familiare hanno solo una aspettativa di fatto. Ha inoltre precisato che la disciplina regionale, rispetto alla precedente, non contempla più tra i soggetti subentranti i nipoti, i quali possono solo permanere se già rientranti nel nucleo originario e alle condizioni temporali richieste dalla legge. Nel caso concreto il ricorrente aveva ammesso di essersi aggiunto successivamente all'assegnazione per assistere la nonna, sicché non poteva invocare il subentro. Quanto alla comunicazione all'ente gestore, la Corte ha rilevato che la norma ratione temporis applicabile imponeva una comunicazione immediata del subentro e che la Corte d'appello aveva accertato la sua mancanza; i richiami ai censimenti annuali non erano equipollenti. Conseguentemente è stata confermata la legittimità del decreto di rilascio e la condanna alle spese è stata esclusa solo perché la parte intimata non aveva svolto difese; è stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge
invocati per censurare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale istruttorio
art. 11, commi 4 e 5, legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12
disciplinano la composizione del nucleo familiare rilevante ai fini dell'assegnazione e i presupposti temporali della convivenza
art. 12, comma 1, legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12
subentro ai «componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4»
il subentro è ammesso solo per i componenti del nucleo familiare individuati dalla norma e, nel sistema vigente, non include i nipoti come categoria autonoma di subentranti
richiamati dal ricorrente per sostenere l'inquadramento dei nipoti tra i parenti rilevanti
invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla convivenza e sulla comunicazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato ove dovuto
Massime di principio
- Nel sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, il diritto al subentro nell'assegnazione non sorge in via anticipata per il solo fatto della convivenza, ma è condizionato al decesso dell'assegnatario originario; prima di tale evento il convivente non è titolare di un diritto soggettivo al subentro, ma soltanto di una posizione di fatto.
- Quando la disciplina speciale individua tassativamente i soggetti legittimati al subentro, non è consentita un'interpretazione estensiva che introduca categorie non previste, come i nipoti, se non nei limiti espressamente ricompresi nel nucleo familiare originario e alle condizioni temporali stabilite dalla legge.
- Ai fini del subentro in un alloggio pubblico, la dichiarazione o comunicazione al gestore prevista dalla norma ha rilievo costitutivo o comunque essenziale secondo la disciplina applicabile; non sono equipollenti, salvo diversa previsione, mere risultanze di censimenti anagrafici o conoscenze di fatto dell'ente.
- La convivenza utile per l'inserimento nel nucleo familiare o per il subentro deve risultare nei modi e nei tempi richiesti dalla legge speciale; la mera assistenza prestata all'assegnatario per ragioni familiari o di bisogno non basta, se non ricorrono gli ulteriori presupposti normativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11326/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11327/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2024 del 29/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →